Soccorso istruttorio e sanatoria dell’autenticazione mancante nelle candidature elettorali (TAR Sardegna n. 779 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale, pur caratterizzato da una disciplina improntata al massimo rigore formale, il principio del favor partecipationis e i principi di affidamento e di leale collaborazione tra cittadino e amministrazione impongono l’applicazione del soccorso istruttorio quando la mancata autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura sia dipesa da un errore materiale del pubblico ufficiale autenticante, che abbia comunque provveduto all’identificazione del candidato. L’errore nell’espletamento delle formalità di autenticazione, consistente nella mancata apposizione di timbro e firma da parte del segretario comunale dopo l’avvenuta identificazione, non può sacrificare l’aspettativa del candidato che abbia regolarmente adempiuto alle proprie incombenze, essendo lo scopo della norma – assicurare la genuinità della sottoscrizione – già stato raggiunto. In tali evenienze, la Commissione Elettorale, tempestivamente avvertita, avrebbe dovuto consentire al segretario comunale di regolarizzare le formalità di autentica, evitando l’adozione di un provvedimento escludente ingiustamente limitativo di una prerogativa costituzionale.
Il Fatto
In vista delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026 nel Comune di Torpè, un candidato della lista “Destinazione Torpè – Gianni Pilosu Sindaco” presentava nei termini la dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata dal Segretario Comunale. Nel corso della verifica, la Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro riscontrava che la dichiarazione era priva dell’autenticazione, mancando timbro e firma del segretario, e disponeva la non ammissione del candidato.
Il candidato, avuta informale conoscenza dell’irregolarità, acquisiva una dichiarazione del Segretario Comunale che ne attribuiva la causa a un errore materiale dovuto alla mole di lavoro, attestando l’avvenuta identificazione del candidato. Tale dichiarazione veniva trasmessa alla Commissione prima della pronuncia, che tuttavia confermava l’esclusione. Il candidato impugnava il provvedimento deducendo la violazione del principio del favor partecipationis e dei principi di affidamento e leale collaborazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che la mancanza dell’autenticazione comporta l’esclusione del candidato, essendo nel procedimento elettorale inapplicabili le norme in materia di semplificazione documentale. L’autenticazione deve essere effettuata da uno dei soggetti autorizzati dall’art. 14 della legge n. 53/1990, tra cui i segretari comunali.
Ciò nondimeno, il Collegio evidenzia come il principio di rigore formale conviva con il principio del favor partecipationis e con i principi di affidamento e di leale collaborazione tra cittadino e amministrazione. Nel caso concreto, la dichiarazione del Segretario Comunale comprova l’avvenuta identificazione dei candidati, sicché lo scopo delle disposizioni – assicurare la genuinità della sottoscrizione – era stato incontestatamente raggiunto dal pubblico ufficiale, essendo mancata solo l’apposizione di timbro e firma.
La Corte ritiene che l’errore materiale, sfuggito all’ufficiale autenticante per la gran mole di lavoro, non possa sacrificare l’aspettativa del candidato che aveva regolarmente adempiuto alle proprie incombenze. Rileva quindi l’applicazione eccezionale del soccorso istruttorio, cui la Commissione avrebbe potuto provvedere se tempestivamente avvertita, consentendo al segretario di regolarizzare le formalità di autentica, previa riconvocazione dei candidati.
L’omessa attivazione del soccorso istruttorio rende il provvedimento escludente illogico e irrazionale, determinando l’annullamento e l’ammissione del candidato alla competizione elettorale, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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