Tariffa rifiuti e neutralità regolatoria: operatore della cernita senza interesse ad agire (TAR Lombardia n. 1955 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore della gestione dei rifiuti il dispositivo regolatorio che definisce il metodo tariffario è improntato al canone di neutralità, sicché non introduce distorsioni concorrenziali tra gestore integrato e operatore indipendente titolare di un impianto di cernita. Ne discende che l’operatore che agisce per l’annullamento di una previsione del metodo tariffario deve dare compiuta dimostrazione di una lesione diretta, concreta e attuale della propria sfera giuridica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un pregiudizio potenziale. In difetto di tale prova il ricorso è inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire.

Il Fatto

La ricorrente opera nel settore della selezione degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata presso un proprio centro di selezione e stoccaggio. In un primo giudizio essa aveva impugnato la deliberazione con cui l’Autorità aveva approvato il metodo tariffario dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, aveva annullato alcune disposizioni del metodo e del suo allegato, onerando l’Autorità di riesaminare e riequilibrare le componenti di costo.

In ottemperanza, l’Autorità adottava due deliberazioni che scomputavano oneri e ricavi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione e pretrattamento degli imballaggi plastici e rideterminavano il fattore di sharing. La società riassumeva dinanzi al TAR l’azione di annullamento, deducendo il riconoscimento in tariffa ai gestori integrati di costi già coperti dai corrispettivi consortili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione di improcedibilità, richiamando il principio per cui ciascun regime tariffario costituisce un corpus regolamentare separato, come ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2025. La mancata impugnazione del successivo regime non incide quindi sull’interesse ad agire.

Il nodo è la neutralità del dispositivo tariffario. La regolazione, si legge, opera tramite strumenti neutrali che simulano la pressione concorrenziale. Se la previsione contestata è neutrale, non può al tempo stesso produrre una lesione concreta e attuale: sarebbe un cortocircuito logico. Ne deriva che l’operatore deve provare la non neutralità e il pregiudizio subito.

La verificazione disposta in causa chiarisce che le operazioni di cernita si distinguono in selezione, separazione e prepulizia. Nel caso di multimateriale sfuso il convenzionato negozia direttamente con il centro di selezione il corrispettivo per le attività non coperte dal consorzio; nel caso di monomateriale il centro è remunerato dal consorzio per la selezione per polimero e colore.

Da qui la conclusione: il trattamento riservato al centro di selezione in gestione integrata non diverge da quello di un centro indipendente. La regola tariffaria è indifferente alla titolarità dell’impianto, poiché il costo è riconosciuto al gestore del servizio, integrato o meno. La disposizione è rivolta al gestore del servizio integrato, unico soggetto legittimato a sindacare l’asserita inefficienza del costo.

Quanto al fattore di sharing, anch’esso è misura rivolta al gestore del servizio senza distinzione tra integrato e non integrato. La ricorrente non ha dimostrato il pregiudizio diretto, concreto e attuale. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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