Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta (TAR Toscana n. 1050 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuta materiale esecuzione della sentenza, non essendo sufficiente l’attività provvedimentale concernente le sole spese di giudizio. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Il beneficio economico della Carta docente va riconosciuto con le modalità indicate nel titolo esecutivo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 63/2024 del 24 gennaio 2024, l’accertamento del diritto a percepire il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per un importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo ex legge n. 724/1994. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha eseguito la sentenza solo quanto alle spese di giudizio.

Il titolo è stato notificato in forma esecutiva e non risulta la materiale corresponsione del dovuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato e, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non è stata dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Difetta, dunque, la prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.

Il giudice ha escluso l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione: il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. 30 settembre 2003 n. 269.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso per ottemperanza è stato accolto ed è stato dichiarato l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza.

Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. Contestualmente, il Collegio ha nominato il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, quale commissario ad acta, perché, decorso inutilmente il termine, provveda nel successivo termine di 60 giorni, valendosi eventualmente del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996.

Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza e sono state attribuite al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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