Carta docente e ottemperanza: interessi e rivalutazione oltre il giudicato (TAR Toscana n. 1048 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., il Collegio può riconoscere interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, ancorché non liquidati nel titolo, purché nei limiti del divieto di cumulo previsto dall’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994. Il termine per l’esecuzione decorre dalla notificazione del titolo e l’inerzia protratta oltre il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 legittima l’accoglimento del ricorso. All’inadempimento residuo consegue la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro una sentenza che accertava il diritto alla Carta elettronica del docente, per l’importo di 500,00 euro annui, e condannava il Ministero dell’istruzione e del merito alla relativa attribuzione, oltre alle spese attribuite al procuratore antistatario.
La sentenza del 3 aprile 2024, n. 271, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’amministrazione solo quanto alle spese. La docente proponeva allora ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e il riconoscimento di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che l’amministrazione non aveva dimostrato in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente, al di là dell’attività provvedimentale già svolta per le spese giudiziali.
Non sussisteva alcun ostacolo normativo alla corresponsione: il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Essendo ancora in corso l’attività esecutiva, il ricorso per ottemperanza doveva essere accolto.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità indicate nella sentenza oggetto di ottemperanza.
Al di là di quanto già statuito nel titolo, il Collegio ha aggiunto interessi e rivalutazione nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994. Tali poste, pur non previste nella sentenza da eseguire, sono state riconosciute su richiesta della parte ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza stessa e fino all’effettivo pagamento.
Il TAR ha assegnato al Ministero il termine di 30 giorni per l’esecuzione e ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, per provvedere nel successivo termine di 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, seguite la soccombenza, sono state liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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