Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Veneto n. 1374 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il beneficio della Carta docenti è titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché il rimedio è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Ai fini della fondatezza dell’azione non rileva la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme: l’amministrazione deve provare l’esatto adempimento, ovvero l’effettiva erogazione del beneficio. In difetto, va ordinato l’accredito della somma entro un termine perentorio e, per il caso di inottemperanza perdurante, nominato un commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza n. 567/2024, l’accertamento del diritto al beneficio della Carta docenti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta elettronica e ad accreditare la somma di € 500,00 per ciascun anno.

Passata in giudicato la pronuncia, notificata in forma esecutiva al Ministero, e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, deducendo la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha dato rilievo all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, nonché all’avvenuta notifica al Ministero della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio.

Nessun dubbio il Tribunale ha poi ritenuto sussistere sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Sul merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta al ricorrente. Il Tribunale ha escluso che possa assurgere a prova dell’esatto adempimento la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme sulla Carta docente: ciò che rileva è l’effettiva erogazione del beneficio.

Di conseguenza il Collegio ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 1.500,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante oltre tale termine, è stato nominato sin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza della parte in un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *