Inottemperanza per mancato pagamento della retribuzione professionale docenti (TAR Lombardia n. 2207 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, passata in giudicato, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione nei termini. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, il giudice accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine assegnato, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’ottemperanza non si estende alle spese di lite distratte in favore dei difensori, per le quali occorre una distinta azione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati tra il 2015 e il 2016, oltre interessi legali e spese di lite con distrazione in favore del difensore.
Non avendo ricevuto alcun pagamento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. L’atto introduttivo riguardava esclusivamente le differenze retributive e non le spese di lite, rispetto alle quali non è stata esperita l’azione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, precisando che l’ottemperanza non poteva estendersi alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano. Tali spese, essendo state distratte in favore dei difensori, avrebbero richiesto una distinta iniziativa giudiziale, non proposta dalla ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la sentenza azionata era passata in giudicato e ritualmente notificata, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, per il pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, costituitosi, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, così lasciando incontestato il credito nell’an e nel quantum.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale. Per il caso di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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