Esecuzione del giudicato sulla carta docente al giudice amministrativo (TAR Veneto n. 1372 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanni la pubblica amministrazione è titolo per l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è ammissibile quando risulti il passaggio in giudicato della pronuncia e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. L’inerzia dell’amministrazione, che non si costituisca e non provi l’adempimento, giustifica l’accoglimento e la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna all’accredito sulla carta docente va eseguita nel termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditare sulla stessa la somma stabilita, oltre interessi e rivalutazione. La pronuncia, pubblicata il 01.04.2025, non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 17.04.2025. Decorso il termine di centoventi giorni, l’amministrazione non aveva dato esecuzione. La docente proponeva allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. Il Ministero, ritualmente evocato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato risultava attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio in data 02.10.2025. Era inoltre documentata la notifica della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del provvedimento al novero dei titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma prevede espressamente l’azione al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole. L’inerzia processuale si traduce in mancata prova dell’esecuzione e sostiene l’accoglimento della domanda.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, all’accredito sul portafoglio carta docente della somma liquidata, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine, ha nominato un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza di parte e a provvedere, a sua volta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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