Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1156 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo non sia stato adempiuto nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, e l’amministrazione non contesti l’inadempimento. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione per la sorte capitale entro un termine e nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. È dovuta la condanna al pagamento degli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento. Non è invece dovuto il risarcimento del danno da mancata esecuzione in forma specifica ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.: il danno non è in re ipsa e, in assenza di prova, è coperto dal riconoscimento degli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

Notificato il titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, il pagamento di rivalutazione e interessi e il risarcimento dei danni per violazione o elusione del giudicato. Il Ministero si è costituito tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità, verificando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni statali. La pretesa è adeguatamente documentata e l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo.

Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato. L’amministrazione è condannata a dare completa esecuzione alla sentenza per la sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso inutilmente il termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel dirigente competente in materia di ordinamenti scolastici, il quale adotterà gli atti necessari, comprese le variazioni di bilancio. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso.

È invece accolta la domanda di pagamento degli interessi legali. Il giudice fissa il dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere, nel solco di Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.

Non è accolta, per converso, la richiesta di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. al risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica. Il danno, in mancanza di specifica prova il cui onere incombeva sulla ricorrente, è coperto dal riconoscimento degli interessi legali e non può considerarsi in re ipsa. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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