Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: obbligo di esecuzione integrale e commissario ad acta (TAR Molise n. 67 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, costituisce titolo per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022 all’art. 475 cod. proc. civ., la notifica al debitore di una copia conforme all’originale della sentenza è sufficiente a integrare la forma del titolo esecutivo, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, n. 25/2018, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’inquadramento nella terza fascia stipendiale con anzianità di servizio di dodici anni e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive, oltre accessori. Non avendo ricevuto piena soddisfazione, la ricorrente adiva il TAR Molise con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.
Il Ministero si costituiva, documentando l’avvenuta esecuzione parziale del giudicato tramite decreti di ricostruzione di carriera e il pagamento di parte delle somme, ma senza dimostrare l’integrale adempimento delle statuizioni contenute nel titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. In primo luogo, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, attestato dalla relativa certificazione. In secondo luogo, ha giudicato rituale la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, avvenuta mediante invio di copia conforme all’originale.
Sul punto, il Collegio ha applicato la novellata disciplina dell’art. 475 cod. proc. civ., come modificato dal D.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022, rilevando che, dal 28 febbraio 2023, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Ha quindi escluso che la modalità di notifica adottata dalla ricorrente potesse inficiare l’ammissibilità del ricorso.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della domanda, rilevando che l’amministrazione aveva sì avviato la procedura di ricostruzione di carriera, ma non aveva ancora provveduto al pagamento integrale delle somme riconosciute in favore della ricorrente. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni, nominando fin d’ora, per il caso di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ha ritenuto di non accoglierla, in considerazione della nomina del commissario ad acta e dell’avvio dell’attività amministrativa, pur lasciando salva la possibilità di una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in suo favore, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.