Carta docente, ottemperanza ammessa ma senza penalità di mora (TAR Sicilia n. 773 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza che accerta il diritto del docente all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il ricorso è fondato quando risultano rispettati i termini di cui agli artt. 114 e 87 cod. proc. amm. e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. All’accoglimento consegue l’ordine di esecuzione entro novanta giorni e la nomina del commissario ad acta per l’ulteriore inadempienza, con applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. La domanda di penalità di mora va invece rigettata quando l’adempimento implica un procedimento complesso e il ritardo è riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti con cui era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000,00 euro, senza maggiorazione di interessi né rivalutazione monetaria.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. È risultato rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., così come il termine di deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al termine dilatorio, il ricorso è stato notificato il 31 dicembre 2025, mentre la notifica della decisione all’Amministrazione era avvenuta l’11 febbraio 2025: alla proposizione dell’azione erano dunque decorsi i centoventi giorni richiesti dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003. La sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato.
Nel merito, l’Amministrazione non ha adempiuto. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine di esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore. È stata esclusa l’esecuzione per le spese legali, per le quali era stata disposta la distrazione e rispetto alle quali la ricorrente ha dichiarato di essere priva di legittimazione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso: la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ivi previsti, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
È stata invece rigettata la domanda di penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze relative alla carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, e il ritardo del Ministero è ragionevolmente riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti, comprovata dal vasto contenzioso insorto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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