Occupazione illegittima sine titulo e restituzione delle aree non trasformate (TAR Sicilia n. 764 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, scaduto il termine di occupazione legittima, non abbia completato la procedura espropriativa e non abbia restituito le aree non destinate all’opera pubblica, è tenuto alla restituzione delle stesse. La mera allegazione della restituzione materiale al proprietario, non supportata da alcun atto formale di rettifica del verbale di immissione in possesso o da un provvedimento di retrocessione, non assolve l’onere probatorio dell’Amministrazione. L’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 non è invocabile in mancanza di irreversibile trasformazione del bene, con la conseguenza che la restituzione prevale sull’acquisizione sanante. Il protrarsi del possesso sine titulo integra illecito ex art. 2043 c.c., con diritto del proprietario all’indennità di occupazione illegittima, che esaurisce il pregiudizio economico in assenza di prova di danni ulteriori.

Il Fatto

Nel 1988 il Comune approvava il progetto di una strada di circonvallazione. Nel 1989 disponeva l’occupazione d’urgenza di aree di proprietà del ricorrente e, con verbale del 06.06.1989, ne acquisiva materialmente il possesso per circa 1.750 mq. La procedura espropriativa non veniva mai completata e l’occupazione legittima cessava nel 1996.

Dopo diffide e un giudizio ex art. 117 c.p.a. conclusosi con sentenza che ordinava al Comune di provvedere, l’Ente respingeva la richiesta di restituzione delle aree diverse da quelle irreversibilmente trasformate. Il privato impugnava tale diniego, chiedendo l’annullamento, la restituzione e la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sull’accertamento in fatto della consistenza delle aree ancora occupate. Dal verbale del 1989 risulta con certezza l’occupazione delle particelle originarie corrispondenti a 1.450 mq e 300 mq. Le ulteriori particelle richiamate derivano da frazionamenti successivi, riconducibili alla medesima originaria particella, e dunque coperte dal titolo occupativo.

Il Comune sostiene che solo 809 mq sarebbero stati utilizzati per la strada, ma non fornisce alcuna prova della restituzione delle aree residue. Il Collegio rileva che, se l’area effettivamente occupata fosse stata inferiore, l’Amministrazione avrebbe dovuto intervenire con un atto formale di rettifica del verbale o adottare un provvedimento di restituzione. La relazione tecnica interna non vale a provare il reinserimento del proprietario nel possesso.

Il diniego impugnato è quindi illegittimo e viene annullato parzialmente, con salvezza della parte relativa alle sole particelle irreversibilmente trasformate. Non ricorre l’ipotesi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, invocabile soltanto in presenza di effettiva trasformazione e in assenza di soluzioni alternative alla restituzione. Il Collegio condanna pertanto il Comune alla restituzione di 729 mq.

Quanto alla domanda economica, il giudice la riqualifica come richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., applicando il principio jura novit curia. Sussistono l’antigiuridicità della condotta, il pregiudizio, il nesso causale e la colpa grave, desumibile dall’inerzia e dall’affidamento a un atto interno. L’indennità di occupazione illegittima esaurisce il pregiudizio, non essendo provati danni ulteriori.

Il Collegio liquida l’importo secondo i parametri richiamati dal ricorrente, condannando il Comune al pagamento di Euro 88.650,28, oltre gli importi maturandi e gli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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