Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per il pagamento della carta del docente (TAR Lombardia n. 3541 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando l’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente nelle more del giudizio. Il tardivo adempimento, successivo alla formazione del giudicato, conferma la fondatezza della pretesa azionata e determina l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate equitativamente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, dell’importo di € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi e rivalutazione. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., costituendosi il Ministero con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero aveva provveduto ad accreditare le somme relative alla carta del docente, come riferito dalla ricorrente nell’istanza di passaggio in decisione. Tale adempimento tardivo ha determinato l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, non essendo il giudice più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La circostanza che l’adempimento sia intervenuto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza ha assunto rilievo decisivo ai fini della regolazione delle spese. Il Collegio ha affermato che il tardivo adempimento, successivo alla scadenza del termine per l’esecuzione spontanea del giudicato, conferma la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente e giustifica l’applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In applicazione di tale principio, le spese del giudizio di ottemperanza sono state integralmente poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate in via equitativa nell’importo di € 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il Collegio ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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