La procedura ministeriale non è condizione di procedibilità dell’ottemperanza (TAR Veneto n. 931 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura telematica che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto per l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce una modalità organizzativa di carattere meramente interno, priva di copertura legislativa, e non può essere elevata a condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Essa non integra neppure una misura satisfattoria del credito accertato dal giudice ordinario, il quale si estingue soltanto con il rilascio della Carta e con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio. Non è pertanto onere del creditore dimostrare di aver attivato senza esito la procedura, dovendosi invece accertare l’inadempimento dell’Amministrazione alla sentenza passata in giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato. Con la sentenza n. 477/2024, il Tribunale di Treviso ha condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di euro 1.500,00 in relazione alla durata del servizio, secondo le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016.
Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, sebbene la pronuncia fosse passata in giudicato e notificata, l’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito sostenendo di aver reso disponibili, tramite un portale dedicato, le indicazioni necessarie per l’attivazione del voucher ai beneficiari di sentenze favorevoli passate in giudicato, e di aver così adempiuto; ha aggiunto che incomberebbe sul ricorrente dimostrare di aver attivato senza esito tale procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva, richiamando l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione in data 15 luglio 2024.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha rilevato che non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione e che la stessa resistente ha ammesso di non aver dato esecuzione alla pronuncia. La difesa ministeriale si è incentrata sulla procedura telematica di attivazione del beneficio, che il Collegio ha qualificato come strumento di semplificazione della gestione delle richieste, avente valenza meramente interna agli uffici e priva di base legislativa.
Da tale qualificazione discendono due conseguenze. La prima esclude che la procedura possa valere come condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, il cui presupposto resta l’accertamento dell’inadempimento. La seconda esclude che essa integri una misura satisfattoria del credito riconosciuto dal giudice ordinario: il rapporto obbligatorio si estingue soltanto con il rilascio della Carta e con l’accredito della somma esatta fissata nel capo condannatorio, non con la mera messa a disposizione di un canale telematico.
Il Collegio ha quindi respinto l’assunto secondo cui sarebbe onere del creditore provare l’esito infruttuoso dell’attivazione. L’Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione alla sentenza, con accredito della somma indicata entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni; nessun compenso è stato previsto, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00, seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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