Cessazione della materia del contendere e improcedibilità del ricorso dopo il rilascio del parere favorevole (TAR Lombardia n. 3321 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il diniego di autorizzazione all’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, qualora, all’esito del riesame disposto dal giudice amministrativo in sede cautelare, l’Amministrazione competente rilasci il proprio parere favorevole, sia pure con prescrizioni di mitigazione. La declaratoria di improcedibilità consegue alla venuta meno dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla stessa parte ricorrente, e non richiede l’esame nel merito delle censure dedotte avverso l’atto impugnato e gli atti presupposti, ivi incluse quelle relative alla maturazione del silenzio assenso.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, individuava un’area privata nel Comune di Lissone per l’installazione di una Stazione Radio Base, stipulando un contratto di locazione con la proprietà del fondo. In data 1.8.2025 presentava allo Sportello Unico per le Attività Produttive istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). Con determinazione del 7.11.2025 il SUAP del Comune di Lissone, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, negava il rilascio dell’autorizzazione.
La società impugnava il diniego, nonché gli atti istruttori endoprocedimentali e, in via subordinata, le disposizioni pianificatorie comunali e provinciali ove interpretate nel senso di recare un divieto assoluto di installazione. Deduceva, tra l’altro, la maturazione del silenzio assenso e la tardività dei pareri negativi. Con ordinanza del 29.1.2026 il TAR accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame, invitando gli enti intimati a motivatamente riconsiderare le proprie determinazioni alla luce delle argomentazioni del ricorso e dei principi affermati dal Giudice d’appello in tema di dissenso costruttivo in sede di conferenza di servizi.
La Motivazione della Corte
La Sezione, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile. La decisione si fonda sull’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse, condizione processuale emersa all’esito degli incombenti istruttori disposti in sede cautelare e documentata dall’attività del Comune di Lissone nel periodo intercorrente tra l’ordinanza di riesame e la successiva camera di consiglio.
Il Tribunale ha dato atto che il Comune di Lissone, costituitosi in giudizio e depositata la documentazione richiesta il 17 giugno 2026, ha rilasciato in pari data un parere favorevole all’installazione della Stazione Radio Base, subordinandolo alla prescrizione di interventi di mitigazione degli impatti. Tale esito del riesame ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale e sostanziale della società ricorrente alla prosecuzione del giudizio, circostanza inequivocabilmente confermata dalla dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente.
Il Collegio ha precisato che la definizione del giudizio in rito, nei sensi sopra indicati, risultava consentita dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria, requisiti richiesti dall’art. 60 cod. proc. amm. per la pronuncia in forma semplificata sin dalla fase cautelare. La sopravvenuta carenza di interesse ha reso, pertanto, ultroneo l’esame nel merito dei motivi di ricorso, ivi comprese le censure relative alla formazione del silenzio assenso e alla legittimità dei pareri negativi intervenuti nel corso del procedimento.
Quanto alle spese di lite, la pronuncia in rito e l’intervenuto accordo tra le parti hanno indotto il Tribunale a disporne l’integrale compensazione, in ragione della peculiarità dell’evoluzione procedimentale che ha condotto alla definizione favorevole per la ricorrente. Il Collegio ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio senza statuizioni di merito idonee ad incidere sulla successiva fase autorizzatoria.
Nota della Redazione
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