Ottemperanza alla carta docente: astreinte esclusa per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 930 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce conseguenza automatica dell’inadempimento della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo, nell’esercizio del potere discrezionale di graduazione, deve verificare la sussistenza delle condizioni del debitore pubblico e può negare la misura quando ricorrano le altre ragioni ostative contemplate dalla norma. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano, in concreto, tali ragioni, in quanto fatti notori rilevabili ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Resta fermo l’obbligo di esecuzione del giudicato, che il giudice assicura mediante la condanna dell’amministrazione e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2021 al 2023.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione. Poiché l’esecuzione non è seguita spontaneamente, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con il relativo accredito e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accerta la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è definitiva, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’amministrazione.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione non contesta di non avere dato esecuzione al giudicato. Il Ministero va dunque condannato a dare esecuzione alla sentenza, con costituzione della carta elettronica e accredito della somma in essa determinata, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, secondo cui non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ma le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive costituiscono fattori da valutare in concreto. La norma affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, il cui scrutinio spetta al giudice dell’ottemperanza.
Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento della penalità. Tali ragioni, come già affermato dal giudice amministrativo, assumono rilievo ai sensi dell’art. 115 c.p.c. in quanto fatti notori. La domanda volta a ottenere l’astreinte non è pertanto accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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