Carta docente anche al personale educativo dei convitti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9895 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili rientra nell’area professionale del personale docente, come stabilito dall’art. 25 del c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018. La funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, secondo l’art. 127 c.c.n.l., in un quadro coordinato con i docenti delle scuole frequentate. Di conseguenza, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, dell’importo di euro 500 annui, spetta anche agli educatori. La distinzione tra ruoli del personale docente e di quello educativo, preservata dall’art. 398 d.lgs. n. 297/1994, non esclude l’equiparazione ai fini del beneficio. L’art. 129 c.c.n.l. conferma che anche il personale educativo è soggetto a precisi oneri formativi.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma aveva accolto il gravame del Ministero dell’Istruzione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva riconosciuto a una educatrice presso il Convitto annesso a un istituto di istruzione superiore il diritto al bonus economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Il giudice di appello, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato, aveva ritenuto che la misura non attribuisce un incremento stipendiale, ma assicura la formazione continua del personale docente. Poiché solo per il personale docente di ruolo l’art. 1, comma 124, legge n. 107/2015 prescrive la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, la Corte territoriale aveva escluso che gli educatori potessero invocare la Carta docente, escludendo altresì la violazione dei principi di non discriminazione, ragionevolezza ed equità. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato, in conformità al precedente di questa Corte Cass. n. 32104/2022, al quale la Sezione intende dare continuità ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La Corte muove dal dato testuale dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, che istituisce la Carta elettronica per la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell’importo di euro 500 annui, utilizzabile per l’acquisto di libri, testi, pubblicazioni, hardware e software, per corsi di aggiornamento e qualificazione, nonché per iniziative coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa.
Il collegamento sistematico con l’art. 395 d.lgs. n. 297/1994, rubricato “funzione docente”, consente di ricondurre all’ambito del personale docente anche quello educativo, ad esso assimilato sul piano funzionale. L’art. 25 c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 colloca espressamente il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili nella distinta area professionale del personale docente.
Decisivo è il comma 2 dell’art. 127 c.c.n.l., ove si precisa che, nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti. Né può sostenersi che sul personale educativo non gravi un obbligo formativo: l’art. 129 c.c.n.l. include la partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento tra le attività funzionali all’attività educativa.
La Corte esclude altresì che la distinzione tra ruoli preservata dall’art. 398 d.lgs. n. 297/1994 giovi alla tesi ministeriale, poiché il comma 2 della medesima disposizione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, operando un’equiparazione tra le due categorie per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Tenuto conto della ratio del beneficio, non si giustifica una differenziazione di trattamento, essendo entrambe le figure soggette a precisi oneri formativi. La sentenza impugnata, avendo escluso il diritto degli educatori alla Carta docente, non è conforme a tali principi ed è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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