Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 437 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando la pubblica amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo di conformarsi al giudicato. Il diritto dei docenti a tempo determinato al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal giudice del lavoro con riferimento all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, costituisce titolo idoneo all’ottemperanza. L’amministrazione che non dimostri l’adempimento è tenuta a eseguire il giudicato nel termine assegnato dal giudice amministrativo. Decorso inutilmente tale termine, va nominato un commissario ad acta per il compimento degli atti necessari.
Il Fatto
Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza depositata nel marzo 2024, ha accertato il diritto dei ricorrenti, docenti a tempo determinato, al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla con le medesime modalità previste per il personale assunto a tempo indeterminato. La pronuncia non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Notificata la sentenza all’amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, i docenti hanno introdotto davanti al TAR il giudizio di ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato l’accredito delle somme riconosciute dal titolo esecutivo. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio; la pronuncia è stata ritualmente notificata al Ministero e il termine dilatorio dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è decorso. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — nel novero dei titoli attuabili con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ricorda che tale azione è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Di conseguenza il TAR ordina al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio Carta docente secondo gli importi riconosciuti in favore di ciascun ricorrente, per le finalità dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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