Ottemperanza alla condanna al rilascio della Carta del docente (TAR Sicilia n. 1231 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione obbligata. La condanna pecuniaria contenuta in una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro è suscettibile di esecuzione mediante ricorso per ottemperanza davanti al TAR. Il giudice fissa un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inadempimento, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. L’Amministrazione che non allega l’avvenuto pagamento né altri fatti modificativi o estintivi del credito è soccombente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, con le medesime modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Con la stessa pronuncia il Ministero è stato condannato ad accreditare sulla carta l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Passata in giudicato la sentenza e rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. La sentenza azionata dispone una condanna pecuniaria dell’Amministrazione resistente, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.
Su questo punto decisivo si è concentrata la difesa erariale. Il Ministero, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. L’inerzia, pertanto, resta provata.
Ne deriva la condanna dell’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nel titolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Il termine ultimo per l’adempimento è fissato in giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario provvederà, entro ulteriori sessanta giorni, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico del Ministero, e dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Collegio ha inoltre precisato che il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, liquidate in € 200,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.