Incompetenza territoriale del TAR per atti dell’Ufficio Scolastico Regionale (TAR Lazio, Sez. Quarta Bis, n. 14419 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., nelle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni, la competenza territoriale inderogabile spetta al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione l’amministrazione ha sede, nonché a quello nella cui circoscrizione sono limitati gli effetti diretti degli atti impugnati. Gli atti adottati da un ufficio periferico di un’amministrazione centrale, i cui effetti sono circoscritti all’ambito regionale di riferimento, radicano la competenza del TAR di quella Regione e non di quello del Lazio, ove ha sede l’amministrazione centrale.

Il Fatto

Una docente, in possesso di un titolo di studio conseguito in Spagna, aveva presentato istanza per il riconoscimento del titolo, utile all’insegnamento e all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. A seguito del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, la ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna all’adozione di un provvedimento espresso. Successivamente, con motivi aggiunti, aveva impugnato gli atti di verifica, rettifica, decurtazione del punteggio o esclusione relativi alla classe di concorso ADSS, adottati dagli uffici scolastici territoriali.

La Motivazione del TAR Lazio

Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la controversia sui motivi aggiunti non presentava alcun elemento idoneo a radicare la propria competenza territoriale. Richiamato il criterio generale di cui all’art. 13, comma 1, c.p.a., il Tribunale ha osservato che gli atti impugnati con i motivi aggiunti erano stati adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Cremona, e che i loro effetti erano limitati all’area territoriale della Regione Lombardia.

Il giudice ha quindi ritenuto che la competenza territoriale non potesse radicarsi presso il TAR Lazio, nonostante la sede centrale del Ministero, in ragione della natura degli atti impugnati e della loro sfera di efficacia circoscritta alla Regione Lombardia. In applicazione dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il TAR Lazio ha indicato il TAR Lombardia come giudice territorialmente competente, innanzi al quale il ricorso per motivi aggiunti avrebbe potuto essere riassunto nel termine di legge.

In considerazione della particolarità della vicenda, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese della fase processuale concernente la declinatoria di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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