Carta docente, termine di 120 giorni per l’ottemperanza al titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 1931 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, identificato nell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale nozione va distinta dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ., che dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ., poiché il termine inizia a decorrere dalla notifica della sentenza dotata di attestazione di conformità presso la sede del debitore. L’inadempimento dell’amministrazione giustifica l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e la condanna alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale civile di Milano, sezione lavoro, una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto all’accredito di euro 500,00 sulla carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023. Il titolo è stato notificato al Ministero l’11 marzo 2025 e su di esso si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Non essendo intervenuto l’accredito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso.

Il Tribunale ha richiamato la distinzione tra titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva. Il primo è l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e può essere realizzato coattivamente. La seconda, disciplinata dall’art. 475 cod. proc. civ., è il requisito che consente alle sentenze di essere portate a esecuzione secondo il rito civile.

Dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Pertanto, secondo il collegio, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ., dovendosi ritenere che il termine decorra dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Sul punto il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato, non essendo stata eseguita la porzione di giudicato di interesse. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione integrale entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con funzioni attivabili su istanza del creditore e senza diritto a compenso. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 500,00 per compensi, distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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