Requisiti di esecuzione e verifica di anomalia: il ribasso non si “smonta” con censure parziali (TAR Lazio n. 10490 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione negli elenchi regionali di cui all’art. 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 17.06.2004, richiamata dal Requisito Tecnico Operativo (RTO) quale condizione per l’esecuzione del servizio, costituisce requisito di esecuzione ex art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023 e non requisito di partecipazione, dovendosi pertanto escludere che il suo possesso debba sussistere già alla data di presentazione dell’offerta a pena di esclusione. Il giudizio di congruità dell’offerta ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 investe l’offerta globalmente intesa nella sua complessiva economicità, e non le sue singole componenti: la sottostima di una voce di costo, ancorché accertata in sede di verificazione, non giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione se non è idonea a erodere il margine di profitto interno della commessa né a determinare un ribasso finale tale da far perdere all’offerente il primato in graduatoria.
Il Fatto
La Marina Militare indiceva una procedura aperta per l’affidamento quadriennale del servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano, suddivisa in lotti, con criterio del minor prezzo. La società ricorrente, seconda classificata per i lotti 1 e 4, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore del RTI controinteressato, deducendo quattro motivi di ricorso: la carenza del requisito di partecipazione per la mancata iscrizione della mandataria negli elenchi regionali; l’inattendibilità dell’offerta vincitrice (ribasso del 55,23%) per sottostima dei costi di trasporto, violazione dei tempi di consegna e carenza di strumentazione; l’illegittima rimessione in termini dell’aggiudicatario per il mancato rispetto di un termine di adempimento documentale; la falsità delle dichiarazioni rese nel DGUE in ordine al fatturato specifico di una mandante.
Il Tribunale, all’esito di un’articolata istruttoria, disponeva una verificazione tecnica affidata all’Università della Tuscia, successivamente integrata con un supplemento, per accertare la congruità dell’offerta del RTI aggiudicatario con particolare riguardo ai profili dei costi di trasporto, dei tempi di consegna e della dotazione strumentale.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al primo motivo, il TAR Lazio ha escluso che l’iscrizione negli elenchi regionali costituisse un requisito di partecipazione. Dall’esame della lex specialis è emerso che i requisiti di partecipazione sono disciplinati nelle relative sezioni del Disciplinare, mentre l’iscrizione controversa risulta richiamata esclusivamente nel RTO, documento che regola le modalità di svolgimento del servizio in fase esecutiva. La stazione appaltante, inoltre, aveva espressamente qualificato le prescrizioni del paragrafo 3 del RTO come requisiti particolari di esecuzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023. In senso conforme ha richiamato la sentenza del CGARS n. 310/2026 relativa al lotto 3 della medesima gara, precisando che una diversa interpretazione determinerebbe una barriera all’accesso fondata su requisiti tipici della fase esecutiva, in contrasto con le finalità di tutela della concorrenza.
Sul secondo motivo, il Collegio ha dato ampio riscontro alle risultanze della verificazione. Il verificatore ha accertato che il costo di trasporto di € 3,00/campione era sottostimato, quantificandolo in un range da € 4,11 a € 5,71, ma ha altresì rilevato che la rideterminazione dei costi determinava una variazione del ribasso dal 55,23% a valori tra il 53,90% e il 54,54%, comunque superiore al 49,00% offerto dalla ricorrente. Il giudice ha quindi concluso che la verifica di congruità è diretta ad apprezzare l’affidabilità globale dell’offerta e non la correttezza analitica di ogni singolo costo, sicché la sottostima parziale, non idonea a erodere l’ampio margine di profitto (circa € 650.000,00) né a modificare l’esito della gara, non può condurre all’annullamento dell’aggiudicazione. Quanto alla strumentazione, il verificatore ha accertato che i cespiti necessari risultavano nella titolarità del RTI e regolarmente ammortizzati, superando le criticità emerse dagli elenchi inizialmente prodotti.
Il terzo motivo è stato respinto valorizzando il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023: la richiesta del RUP del 23.12.2024 non conteneva alcuna espressa comminatoria di decadenza, sicché il termine ivi indicato aveva natura ordinatoria e il suo differimento costituiva esercizio del potere discrezionale conforme al principio di risultato. Anche il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la discrasia tra fatturato specifico e globale di una mandante non integrava una falsa dichiarazione espulsiva, poiché il requisito di capacità economica era riferito al raggruppamento nel suo complesso e risultava comunque soddisfatto.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e del compenso del verificatore, liquidato in € 10.000,00.
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Nota della Redazione
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