Concessioni demaniali marittime: il giudice ordina l’esecuzione della misura cautelare e l’avvio delle gare (TAR Abruzzo n. 17 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, l’Amministrazione che abbia ottenuto una misura cautelare favorevole è tenuta a darvi esecuzione senza indugio. Gli ostacoli procedurali, quali la pendenza di ricorsi contro ordini di rimozione di manufatti o il perfezionamento di varianti urbanistiche, non possono giustificare un rinvio sine die dell’avvio delle procedure selettive, poiché ciò contrasterebbe con i principi eurounitari a tutela della concorrenza. La subordinazione dell’indizione delle gare alla conclusione di un subprocedimento senza data certa costituisce un ingiustificato ostacolo procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, aveva impugnato la delibera con cui il Comune aveva differito l’avvio delle procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni al settembre 2027, prorogando nel frattempo quelle esistenti. Con una prima ordinanza cautelare, il TAR aveva già ordinato all’Amministrazione di avviare senza indugio le gare. A fronte della mancata esecuzione di tale provvedimento, la società proponeva la domanda di esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che il Comune non ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare n. 217 del 2025, adducendo problematiche relative alla rimozione di manufatti da parte dei precedenti concessionari e al perfezionamento della variante al PDMC e del PAN di Marina di Vasto.
Quanto alla prima eccezione, il collegio osserva che la pendenza dei ricorsi avverso gli ordini di rimozione non costituisce un valido impedimento, atteso che in quei giudizi le istanze di sospensione sono state respinte. L’Amministrazione non può pertanto invocare un contenzioso, già definito in sede cautelare, per giustificare la propria inerzia.
Il Tribunale richiama poi un proprio precedente, l’ordinanza n. 9 del 2026, con cui ha già imposto al medesimo Comune di indire le procedure di evidenza pubblica entro trenta giorni. In quella sede si è affermato che subordinare lo svolgimento delle gare alla conclusione di un subprocedimento, quale l’approvazione definitiva del PDMC e del PAN, dalla durata incerta, costituisce un elusivo ostacolo ai principi di tutela della concorrenza.
Il Comune ha infine comunicato l’avvio delle attività istruttorie con una determinazione dirigenziale del febbraio 2026. Il TAR reputa che, avendo l’Amministrazione dichiarato di aver iniziato l’esecuzione, essa debba procedere senza ulteriori ritardi, curando nel contempo le procedure di rimozione dei manufatti.
La domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare viene pertanto accolta, con la precisazione che, in caso di perdurante inerzia, potrà essere nominato un Commissario ad acta. Le spese della fase cautelare sono compensate.
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Nota della Redazione
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