Carta docenti, prescrizione decorre dalla presa di servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17494 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegnazione della Carta docenti di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha natura retributiva e si prescrive nel termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. Ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., il dies a quo coincide con il giorno in cui il diritto può essere esercitato, individuato nel momento del conferimento dell’incarico o, se successivo, nel giorno in cui il sistema telematico consente la registrazione sulla piattaforma. Ove la presa di servizio sia posteriore al 1° settembre, il termine decorre da tale data e non dall’ultimo giorno utile per la registrazione. Le difficoltà di accesso alla piattaforma costituiscono mero impedimento di fatto, irrilevante ai fini della sospensione della prescrizione.

Il Fatto

Alcuni docenti con contratti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o delle lezioni hanno agito davanti al Tribunale per ottenere il beneficio economico di euro 500,00 annui erogato tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici compresi tra il 2017/2018 e il 2020/2021.

Il Tribunale ha accolto la domanda, respingendo l’eccezione di prescrizione relativa all’anno scolastico 2017/2018. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo che il diritto possa essere fatto valere nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 ottobre e che solo dalla fine di tale termine decorra la prescrizione. Poiché la diffida era stata inviata il 18 ottobre 2022, i giudici di secondo grado hanno escluso la prescrizione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione; i lavoratori sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 121 e ss., l. n. 107/2015, dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 5 del d.P.C.M. 28 novembre 2016. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe fatto decorrere la prescrizione non dal primo giorno in cui il diritto poteva essere esercitato, ma dall’ultimo.

La Corte accoglie il ricorso. L’art. 2935 cod. civ. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato. La domanda proposta dai docenti è un’azione di adempimento, soggetta al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., che decorre dal momento del conferimento degli incarichi o, se anteriore, dal successivo momento in cui è consentita la registrazione telematica.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’azione di adempimento volta a ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito e, per i casi di cui all’art. 4, commi 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell’incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consente annualmente la registrazione (Cass. n. 29961 del 27/10/2023).

L’art. 5, comma 3, del d.P.C.M. 28/11/2016 prevede che, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, la registrazione dei nuovi beneficiari sia consentita dal 1° settembre al 30 ottobre. Il primo giorno utile è dunque quello di possibile accesso alla piattaforma, salvo il caso di presa di servizio successiva, in cui il dies a quo coincide con il giorno della stessa presa di servizio.

Nel caso concreto i docenti avevano preso servizio dopo il 1° settembre 2017, in date comprese tra l’8 e il 28 settembre. La prescrizione quinquennale è quindi scaduta in corrispondenza di tali date, prima della diffida del 18 ottobre 2022, unico atto interruttivo incontroverso. Il diritto per l’anno scolastico 2017/2018 deve pertanto ritenersi definitivamente prescritto. Non rilevano eventuali difficoltà di accesso alla piattaforma per i docenti non di ruolo, trattandosi di impedimenti di mero fatto e non di ostacoli legali ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. (Cass. n. 13343 del 28/04/2022; Cass. n. 22072 del 11/09/2018).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto della domanda per il solo anno scolastico 2017/2018 e conferma nel resto. Le spese dei gradi di appello e di legittimità sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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