Ricongiunzione contributi Fondo volo: prevale la costituzione ope legis della posizione assicurativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4079 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione del rapporto di servizio presso l’amministrazione pubblica senza maturazione del diritto a pensione determina, ope legis, la costituzione di una posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’I.N.P.S., con contribuzione determinata senza interessi ai sensi dell’art. 125 d.P.R. n. 1092/1973. Tale costituzione ha natura speciale rispetto alla facoltà di ricongiunzione prevista dall’art. 2 legge n. 29/1979 e prevale su di essa, poiché il trasferimento della contribuzione avviene automaticamente al momento della cessazione. L’instaurazione di un rapporto di lavoro privato dopo la cessazione del servizio non integra il «nuovo servizio» di cui all’art. 126, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973, perché il termine «servizio» va inteso come successivo rapporto di pubblico impiego. Le norme abrogate nel 2010 restano applicabili alle fattispecie esauritesi durante la loro vigenza.

Il Fatto

Due lavoratori avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero della difesa, nell’Arma dell’Aeronautica militare, versando contributi all’I.N.P.D.A.P. Successivamente assunti come piloti da una compagnia di trasporto aereo privato, avevano chiesto la ricongiunzione dei contributi presso il Fondo volo dell’I.N.P.S., invocando la maggiorazione ex art. 2 legge n. 29/1979.

Il Tribunale di Udine aveva accolto le domande e la Corte d’appello di Trieste aveva rigettato il gravame dell’Istituto previdenziale. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di costituzione automatica della posizione assicurativa.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il rapporto tra la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso il F.P.L.D., disciplinata dagli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, e la facoltà di ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979. L’Istituto sostiene che, al momento della domanda di ricongiunzione, i contributi erano già stati trasferiti automaticamente al Fondo comune, uscendo dalla disponibilità della gestione speciale.

La Corte richiama l’orientamento consolidato inaugurato da Cass. n. 20522/2019 e recepito dalle pronunce successive (Cass. n. 17611/2020, n. 26104/2023, n. 26685/2023, n. 27623/2023, n. 35532/2023 e n. 4287/2024), cui intende dare continuità. Secondo tale indirizzo, la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione, perché assicura al lavoratore il trasferimento della contribuzione versata nell’ordinamento speciale a condizione che non abbia maturato il diritto a pensione.

Poiché la cessazione del rapporto di servizio e la domanda di ricongiunzione si sono verificate prima dell’abrogazione dell’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973 per effetto dell’art. 12, comma 12-undecies, d.l. n. 78/2010, le norme abrogate restano applicabili alla fattispecie concreta, esauritasi durante la loro vigenza.

La Corte esamina poi le cause di esclusione della costituzione automatica. L’art. 126 d.P.R. n. 1092/1973 non contempla il caso dell’instaurazione di un rapporto di lavoro privato dopo la cessazione del servizio, che non è qualificabile come «nuovo servizio» ai sensi della lettera b), perché il termine «servizio» indica un successivo rapporto di pubblico impiego.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.: le domande originarie sono rigettate. La compensazione integrale delle spese è giustificata dal consolidarsi dell’orientamento dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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