Onere della prova sul contribuente nella cartella ex art 36 bis (Cass. civ. Sez. V n. 18577 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione, spetta al contribuente che ritratti la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria; tale onere grava su di lui anche quando neghi radicalmente di aver esposto i dati su cui la cartella si fonda, circostanza agevolmente dimostrabile con l’ostensione in giudizio della dichiarazione stessa. La comunicazione di irregolarità è necessaria solo quando il controllo automatizzato rilevi errori nella dichiarazione, mentre non è dovuta se la pretesa deriva dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dal contribuente o da una divergenza tra somme dichiarate e versate. L’inadempimento dell’obbligo di avviso bonario è sanzionato con la nullità, ma presuppone l’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre nei controlli documentali privi di margini interpretativi.
Il Fatto
Una società contribuente riceveva una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per IVA relativa all’anno d’imposta 2014. La cartella veniva notificata tramite PEC dall’agente della riscossione.
Il ricorso della società veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale, che respingeva l’impugnazione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo l’inversione dell’onere della prova, il difetto di contestazione da parte dell’amministrazione, un vizio di motivazione della cartella e la necessità della comunicazione di irregolarità. L’agente della riscossione non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi. Il primo, incentrato sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., è infondato. Richiamando un proprio precedente, la Corte ribadisce che nel giudizio di impugnazione della cartella emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento, l’onere di provare il fatto impeditivo dell’obbligazione grava sul contribuente che ritratti la dichiarazione, e ciò anche quando egli neghi radicalmente di aver esposto i dati sui quali la cartella si fonda.
La Commissione tributaria regionale ha quindi correttamente addossato alla società contribuente l’onere di dimostrare l’insussistenza dell’imposta a debito, circostanza facilmente provabile con la produzione della dichiarazione IVA relativa all’anno in contestazione.
Il secondo motivo, fondato sull’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente documentato con le opportune trascrizioni il preteso difetto di contestazione. Nel merito, la censura è comunque infondata, perché la contestazione è insita nella stessa richiesta di versamento di una maggiore imposta.
Il terzo motivo denuncia un vizio di motivazione della cartella. La Corte lo dichiara inammissibile: le questioni sull’esistenza di un vizio di motivazione dell’atto impugnato integrano una censura di violazione di legge, non un vizio motivazionale, e sul punto sussiste una doppia conforme di merito.
Il quarto motivo contesta la necessità della comunicazione di irregolarità. La Corte lo disattende richiamando un orientamento consolidato: la notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza comunicazione di irregolarità, quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da una divergenza tra somme dichiarate e versate. Detta comunicazione è necessaria solo in caso di errori nella dichiarazione, mentre l’obbligo di avviso bonario presuppone incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha accertato che il credito deriva da un omesso versamento di quanto dichiarato, sicché difettano i presupposti di entrambi gli adempimenti. Il ricorso è rigettato, con sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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