Equa riparazione, riduzione per numero di parti e compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 3979 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La diminuzione della somma liquidata a titolo di equa riparazione, prevista dal comma 1-bis dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, opera con riferimento all’intero giudizio presupposto quando il cumulo soggettivo è originario, ovvero, in caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse, con riferimento alle fasi successive alla riunione in cui siano superati i limiti di dieci o di cinquanta parti. Ove la riunione riguardi distinti ricorsi proposti da soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto, è legittima l’applicazione unitaria della riduzione per l’intero giudizio cumulato. L’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento: le spese vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza riferita all’intera vicenda processuale, e l’accoglimento parziale della domanda può giustificare la compensazione anche totale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal magistrato designato la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione, quantificato in 2.800,00 euro per la durata non ragionevole, stimata in sette anni, di un precedente giudizio di equa riparazione. La liquidazione era stata operata applicando il moltiplicatore annuo di 400,00 euro.

Il Ministero propose opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001. I giudici dell’opposizione, rilevato che le parti del giudizio presupposto erano circa 120, applicarono la diminuzione del 40 per cento prevista dal comma 1-bis dell’art. 2-bis della stessa legge, riducendo l’importo annuo a 240,00 euro, e negarono rilievo alla circostanza che nel giudizio presupposto erano stati riuniti più ricorsi proposti con distinti atti. Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Perugia con ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, sostenendo che solo con decreto del 20 giugno 2018 era stata disposta la riunione dei distinti procedimenti, sicché il numero di oltre 120 parti sarebbe stato raggiunto solo da tale data, mentre il giudizio pendeva dal 2009; inoltre non sarebbe stata considerata la diversità delle vicende processuali delle parti.

La Corte respinge il motivo. La riduzione fino al 20 per cento, quando le parti del processo presupposto sono più di dieci, o fino al 40 per cento, quando sono più di cinquanta, opera con riferimento all’intero giudizio presupposto se il cumulo soggettivo è originario, oppure, in caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse, con riferimento alle fasi ad essa successive in cui siano superati tali numeri.

Quando poi, come nella specie, sia stata disposta la riunione di distinti ricorsi di più soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto — così dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni — è legittima l’applicazione unitaria della diminuzione per l’intero giudizio cumulato. La Corte richiama sul punto Cass. n. 10634 del 2010, Cass. n. 20834 del 2017 e Cass. n. 4832 del 2021.

La Corte rileva inoltre che il primo motivo introduce fatti non contemplati nel decreto impugnato e che il ricorrente non rispetta l’onere, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di indicare come e quando tali fatti siano stati oggetto di discussione nel giudizio di merito.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per avere il decreto compensato le spese della fase monitoria e di quella di opposizione in ragione di una soccombenza reciproca. La Corte corregge la motivazione del decreto: l’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa del ricorso introduttivo. Ove l’opposizione del Ministero sia parzialmente accolta, riducendosi la somma liquidata, le spese vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza a misura dell’intera vicenda processuale. I giudici possono quindi tener conto dell’accoglimento parziale per l’eventuale compensazione, totale o parziale, riconducendolo a una di quelle sopravvenienze di pari o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come spiegato nella sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Il ricorso è rigettato. Non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero svolto utili difese; non si fa luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il procedimento esente dal contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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