Sospensione dei termini per il sisma è facoltativa e va provata (Cass. civ. Sez. V n. 13249 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria nelle zone colpite da eventi sismici, la sospensione dei termini per la notifica della cartella non opera automaticamente, ma ha carattere facoltativo e presuppone un’apposita dichiarazione del contribuente di volersi avvalere del beneficio. L’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, come novellato dall’art. 36 bis del d.L. n. 248 del 2007, attribuisce al contribuente una facoltà di regolarizzazione della propria posizione, non un effetto sospensivo generalizzato. Ne consegue che, in difetto di prova che il contribuente abbia esercitato tale facoltà, l’Amministrazione finanziaria resta soggetta ai termini ordinari di decadenza per la notifica della cartella. La dilatazione del termine è giustificata solo dall’attività di verifica della regolarizzazione, che presuppone la richiesta del contribuente.
Il Fatto
Una società cooperativa, dichiarata fallita, impugnava la cartella di pagamento notificatale per omesso versamento dell’IRAP 2004. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo l’Amministrazione decaduta dal potere di controllo: la sospensione prevista dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 non incideva sul termine triennale.
La commissione tributaria regionale confermava la statuizione di primo grado. L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione con un solo motivo, sostenendo che la cartella, notificata l’8 novembre 2011, fosse tempestiva perché il termine sarebbe scaduto non il 15 dicembre 2008, ma il 31 dicembre 2011. La società contribuente e il concessionario della riscossione non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso censura la sentenza per violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 36 bis del d.L. n. 248 del 2007. La questione è quella della natura della sospensione dei termini per i contribuenti destinatari dell’ordinanza che aveva prorogato lo stato di emergenza nella provincia di Catania.
La Corte ricorda la disciplina dettata per il sisma del 1990, in tema di accertamento e riscossione. La sospensione dei termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057 del 21 dicembre 1990 non ha carattere automatico, ma è facoltativa, perché richiede un’apposita domanda del contribuente. Se l’Amministrazione non fornisce la prova che il contribuente si sia avvalso di tale facoltà, resta soggetta ai termini ordinari. Nella specie l’Agenzia delle entrate non ha neppure dedotto, né provato, che il contribuente avesse dichiarato di volersi avvalere della sospensione, non emergendo tale circostanza dalla sentenza impugnata né dal ricorso.
La Corte richiama poi l’art. 138 della legge n. 388 del 2000, che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali. Il comma 3 prevede che le somme non versate siano recuperate mediante iscrizioni a ruolo entro il termine dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata. Tale termine decadenziale può essere riferito soltanto ai pagamenti omessi in conseguenza della richiesta di regolarizzazione: ove manchi la prova che il contribuente abbia inteso avvalersi della regolarizzazione, non si applicano le proroghe.
Ad analoghe conclusioni la Corte perviene per la situazione normativa qui rilevante. In entrambi i sistemi la sospensione trova giustificazione nella definizione della posizione da parte del contribuente, previa dichiarazione di volersi avvalere della sospensione. L’interpretazione è coerente anche sul piano logico: il lasso di tempo concesso agli Uffici per l’azione coattiva si amplia solo quando il contribuente utilizzi lo spatium deliberandi per regolarizzarsi. Da tale attività deriva l’obbligo per l’Amministrazione di verificare la correttezza della regolarizzazione, attività che richiede tempo e che non può andare in danno dell’azione di riscossione. Il ricorso è pertanto rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione della società contribuente.
Nota della Redazione
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