Omessa distrazione spese: correzione dell’errore materiale e legittimazione del difensore (Cass. civ. Sez. Un. n. 13945 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. Il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta di distrazione. La richiesta di distrazione deve ritenersi validamente formulata anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché quest’ultima è implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Il Fatto
Il difensore di un Comune, in proprio e nella qualità di rappresentante dell’ente, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. In quel giudizio di legittimità il ricorso della controparte era stato rigettato e il Comune aveva ottenuto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Il difensore lamentava che la sentenza aveva liquidato le spese in favore del Comune controricorrente, omettendo di disporne la distrazione in suo favore, nonostante egli si fosse dichiarato antistatario nell’atto di controricorso. La controparte resisteva con memoria, mentre il Comune restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il testo della sentenza da correggere, rilevando che essa, nel rigettare il ricorso, aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente Comune, senza disporne la distrazione a favore del difensore che si era dichiarato antistatario.
Il Collegio ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, e che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso qualora nel corso del giudizio ne avesse formulato specifica richiesta. Sul punto la Corte ha richiamato un consolidato orientamento (Cass. Sez. Un. n. 31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n. 12437/2017; n. 3566/2016).
Nel caso concreto, dal controricorso del Comune risultava la richiesta di distrazione delle spese e delle competenze professionali. La Corte ha precisato che la richiesta di distrazione è validamente formulata anche quando manchi l’esplicita dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché tale dichiarazione può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009).
La sentenza impugnata è dunque affetta da un errore omissivo, frutto di mera disattenzione, correggibile su istanza della parte interessata e rilevabile anche d’ufficio “in qualsiasi tempo” ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Il dispositivo è stato pertanto rettificato nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente vanno distratte in favore del difensore antistatario.
La Corte ha inoltre osservato che l’omissione non è stata indotta dalla parte resistente e che, nel procedimento di correzione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (Cass. n. 26556/2023; n. 12184/2020; n. 46107/2017; n. 21213/2013; Cass. Sez. Un. n. 9438/2002).
Nota della Redazione
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