Cartella al conferitario è atto impositivo definibile (Cass. civ. Sez. V n. 24550 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di conferimento di ramo d’azienda, la cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria, per la sua ritenuta responsabilità sussidiaria ex art. 2560 cod. civ., ha natura impositiva, costituendo il primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti. Di conseguenza il destinatario può avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018. Ai fini della definibilità, l’individuazione dell’atto impositivo non dipende dal margine di discrezionalità dell’Amministrazione, ma dalla circostanza che l’atto renda il contribuente edotto per la prima volta della pretesa fiscale nell’an e nel quantum. Rileva, a tal fine, che le contestazioni investano la fondatezza della pretesa impositiva e non soltanto vizi propri della cartella.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello di una società avverso la sentenza di primo grado, che a sua volta aveva rigettato l’impugnazione di una cartella di pagamento notificatale in qualità di conferitaria di ramo d’azienda. La pretesa traeva origine dal controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 su somme dichiarate e non versate dalla società cedente.
La conferitaria ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione e, nelle more, ha presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, versando la prima rata. L’Agenzia delle Entrate ha opposto diniego, sul presupposto che la cartella, emessa verso il cessionario responsabile in solido, fosse atto di riscossione e dunque non impugnabile. Contro il diniego la società ha proposto autonomo ricorso, su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi con priorità.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via prioritaria il ricorso contro il diniego di condono, ritenendolo fondato. Il diniego muoveva dal rilievo che la cartella oggetto di lite, emessa verso il cessionario di ramo d’azienda, responsabile in solido del cedente, fosse atto di riscossione e quindi non impugnabile.
La Corte richiama il proprio orientamento, formatosi in analoga vicenda tra le medesime parti, secondo cui la cartella emessa verso la conferitaria per la sua responsabilità sussidiaria ex art. 2560 cod. civ. ha natura impositiva, perché costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti. Da ciò deriva la possibilità, per il destinatario, di accedere alla definizione agevolata ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018.
Tale indirizzo è posto in linea con il principio delle Sezioni Unite n. 18298 del 2021, per cui l’atto impositivo va individuato non in base alla sussistenza o meno di un margine di discrezionalità dell’Amministrazione, ma in ragione della circostanza che si tratti dell’atto con cui il contribuente è reso edotto della pretesa vantata nei suoi confronti. L’atto impositivo è quello che impone per la prima volta una prestazione determinata nell’an e nel quantum, a condizione che le contestazioni non riguardino esclusivamente vizi propri della cartella, ma investano la fondatezza della pretesa impositiva.
Nel caso concreto la società ha contestato la sussistenza della propria responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, cod. civ., opponendo che le imposte dichiarate e non versate dalla cedente non inerivano al ramo d’azienda trasferito: contestazione che investe il merito della pretesa tributaria. Vertendosi dunque in tema di atto definibile, il ricorso contro il diniego è accolto e, non essendovi altre contestazioni, il giudizio è dichiarato estinto. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate; quelle del ricorso avverso il diniego sono compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda e del recente intervento delle Sezioni Unite. Infine, la Corte esclude il doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Nota della Redazione
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