Occupazione sine titulo: danno-conseguenza da allegare e motivare (Cass. civ. Sez. III n. 19502 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione sine titulo di immobile, il danno subito dal proprietario non costituisce danno in re ipsa. Il pregiudizio patrimoniale da mancato godimento è un danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato dal titolare del diritto, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 33645 del 2022. Qualora il giudice di merito quantifichi il risarcimento aderendo alla metodologia utilizzata dal consulente tecnico d’ufficio senza spiegare le ragioni di tale condivisione, la sentenza è affetta da carenza assoluta di motivazione, che proietta la motivazione al di sotto del minimo costituzionale e ne determina la nullità ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Non è invece censurabile per violazione di legge la sentenza che, pur fondando la liquidazione sull’accertamento del solo danno-evento, abbia inteso procedere all’accertamento del danno-conseguenza.

Il Fatto

Una società proprietaria convenne in giudizio l’occupante di un’area, chiedendo l’accertamento dell’occupazione sine titulo, il rilascio dell’immobile e il risarcimento del danno per la privazione del possesso e del godimento, oltre al rimborso delle spese di riduzione in pristino. L’occupante propose domande riconvenzionali di risarcimento per responsabilità precontrattuale e di arricchimento senza causa.

Il Tribunale rigettò le domande principali e riconvenzionali. La Corte d’appello, espletata CTU, accertò l’occupazione sine titulo di un’area di estensione superiore a quella concessa in locazione e condannò l’occupante al rilascio e al risarcimento del danno, liquidato sulla base dei canoni mensili correnti di mercato; rigettò invece la domanda di rimborso delle spese di riduzione in pristino. Avverso tale sentenza l’occupante propose ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciò la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse liquidato il danno senza che il proprietario avesse allegato né provato alcuna conseguenza dannosa, e che il danno da occupazione non fosse in re ipsa ma un danno-conseguenza. Le controricorrenti replicarono che le allegazioni erano state compiute sin dall’atto introduttivo e che, in ogni caso, il danno sarebbe stato in re ipsa, con liquidazione operabile su presunzioni semplici.

La Corte ha ritenuto infondata la denunciata violazione di legge, perché la sentenza impugnata non aveva accolto la tesi del danno in re ipsa in contrasto con i principi delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022. Il giudice di merito non aveva liquidato il risarcimento sulla base del solo danno-evento, ma aveva ritenuto quantificabile il danno-conseguenza secondo la metodologia del CTU.

È invece fondata la censura di carattere motivazionale, correttamente riqualificata ex artt. 360, n. 4, e 132, n. 4, cod. proc. civ., avendo il ricorrente erroneamente invocato l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Nell’affermare che la metodologia del CTU era una «metodologia condivisa da questa Corte», la Corte d’appello ha omesso di spiegare le ragioni di quella condivisione, incorrendo in un vizio di carenza assoluta di motivazione, rilevante sotto il profilo costituzionale ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost. La Corte richiama sul punto Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014, nonché le pronunce n. 23940 del 2017, n. 22598 del 2018 e n. 7090 del 2022.

Il secondo motivo, con cui il ricorrente censurò la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria non ha natura di condanna, ma funzione di agevolare l’accertamento amministrativo, e non può formare oggetto di impugnazione, secondo i richiamati precedenti n. 29424 del 2019 e n. 27131 del 2020.

La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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