Inammissibile il ricorso che non indica il pregiudizio da rito errato (Cass. civ. Sez. I n. 19789 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivatone, poiché l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira a eliminare il pregiudizio concretamente subito. Nel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice dichiari di non osservare la regola ivi contenuta o giudichi su prove non introdotte dalle parti; la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. rileva solo se sia disatteso il principio di libera valutazione delle prove; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se l’onus probandi sia attribuito a parte diversa da quella onerata. Il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi e debordi nel merito dell’apprezzamento istruttorio è inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 15.10.2021, ha accolto l’appello dell’AGEA e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione del ricorrente avverso il provvedimento con cui l’Agenzia aveva chiesto la restituzione di aiuti comunitari asseritamente percepiti senza titolo.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo vizi di rito e di merito. L’AGEA non si è costituita. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata, ritenendo inammissibili tutti i motivi; il ricorrente ha presentato istanza di decisione e memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato integralmente le argomentazioni della proposta di definizione anticipata. Quanto al primo motivo, relativo all’asserita applicazione del rito ordinario in luogo di quello speciale, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato quali conseguenze pregiudizievoli siano derivate dall’adozione del rito asseritamente errato: secondo la consolidata giurisprudenza, l’annullamento è necessario solo se nel giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole.

Il secondo motivo, fondato sul presupposto che l’appello andasse introdotto con ricorso, è caduto con il cadere del suo presupposto, motivatamente disatteso dalla Corte territoriale in relazione alla natura di restituzione di indebito della controversia, soggetta al rito ordinario.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità della doglianza, che non individua i documenti prodotti solo in appello né lo specifico passaggio della sentenza che li avrebbe valorizzati. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile: la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo nei casi sopra indicati, e non per contestare l’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove; analogamente per l’art. 116 cod. proc. civ. e per l’art. 2697 cod. civ.. Il motivo non ha colto la ratio decidendi, basata sull’insussistenza della richiesta di aiuto.

Il quinto motivo non si è confrontato con l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’AGEA non aveva accertato un illecito amministrativo né irrogato sanzioni, ma aveva rilevato la mancanza dei requisiti per il legittimo percepimento dell’aiuto, chiedendone la restituzione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, non essendosi l’AGEA costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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