Cartella esattoriale e mutua assistenza: la ratio assorbente ferma il ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 7940 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa e non legittima in via esclusiva il concessionario alla riscossione a contraddire nel relativo giudizio, integrando semmai una mera nullità, peraltro sanata dalla costituzione in giudizio. La denuncia di omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. non è proponibile per asseriti errores in procedendo. Ove la sentenza impugnata si fondi su una ratio decidendi autonoma non censurata, il ricorrente è privo di interesse all’esame delle ulteriori censure, che restano assorbite.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per il recupero di crediti Iva, interessi e sanzioni relativi agli anni 1996-1998, vantati dalla Germania in regime di collaborazione intracomunitaria. Deducva l’omessa notifica dell’atto presupposto, la decadenza dell’azione erariale per essere l’atto impositivo estero divenuto definitivo nel 2004 e l’errata identificazione del soggetto passivo.
L’Agenzia delle entrate eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano sul merito della pretesa; il concessionario eccepiva la tardività della notifica del ricorso introduttivo. La CTP di Teramo accoglieva l’impugnazione e la CTR dell’Abruzzo confermava, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione e ritenendo fondate le eccezioni di decadenza, di mancata notifica e di errata individuazione del debitore. L’Agenzia ricorreva per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati unitariamente per connessione logica, sono dichiarati inammissibili. La denuncia di omessa pronuncia non può fondarsi su asseriti errores in procedendo, secondo un indirizzo consolidato richiamato dalla Corte. Quanto alla tardiva notifica al concessionario, essa, a fronte della regolare notifica all’Ufficio, non determina l’improcedibilità del ricorso già ritualmente incardinato, né l’inammissibilità del motivo sulla decadenza.
La Corte ribadisce il principio per cui, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione non costituisce vizio proprio della cartella, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel giudizio. La doglianza è pertanto anche carente di decisività.
Quanto al settimo motivo, con cui si lamentava il difetto di giurisdizione per avere la CTR accolto i vizi di omessa notifica dell’atto estero e di errata individuazione del soggetto passivo, la Corte rileva che la censura non coglie l’effettiva ratio decidendi. La CTR non ha affermato che l’atto impositivo tedesco identificasse erroneamente il soggetto passivo, ma che l’errore inficiava la cartella emessa per la riscossione, non fedele alla pretesa estera. Ne deriva l’insussistenza, in parte qua, del dedotto difetto di giurisdizione, trattandosi di vizio della procedura di riscossione.
Neppure l’ottavo motivo recupera la censura: la statuizione sull’omessa traduzione degli atti esteri integra una mera argomentazione esplicativa dell’errore nell’intestazione della cartella, prospettazione non dedotta dall’Ufficio. Stabilizzatasi tale autonoma ratio decidendi, il ricorrente non ha interesse all’esame delle ulteriori censure. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese, escluso il concessionario che non ha svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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