Notifica diretta cartella esattoriale da agenzia privata ante 2011 è inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 7939 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione a mezzo posta degli atti tributari, la notificazione della cartella esattoriale eseguita da un’agenzia postale privata, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e del conseguente regime di liberalizzazione, è inesistente, poiché in quel periodo vigeva il monopolio di Poste Italiane S.p.A. per la notifica degli atti tributari. Tale inesistenza non è sanabile per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione in giudizio del contribuente, non essendo l’operatore privato munito di poteri certificativi della data di consegna. Ne consegue la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del credito erariale. La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell’atto introduttivo non incide sulla validità di questo, ove la sottoscrizione risulti nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza.

Il Fatto

Una società contribuente apprendeva, mediante accesso ai dati dell’Agente della Riscossione, dell’esistenza di un debito erariale iscritto a ruolo e di una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle ritenute relative all’anno d’imposta 2002. La società impugnava l’atto davanti al Giudice di prossimità, lamentando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica sia dell’avviso bonario sia della cartella, il difetto di motivazione e l’intervenuta decadenza dall’attività di liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate eccepiva la tardività del ricorso, producendo copia fotostatica dell’avviso di ricevimento della notifica della cartella, recante timbro di una società privata e firma dell’incaricato. La CTP dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, non avendo il contribuente dedotto vizi propri dell’atto né proposto querela di falso. La CTR rigettava l’appello, confermando la regolarità della notifica. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione del mandato alle liti nell’esemplare notificato all’agente per la riscossione. Dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge l’esistenza dell’originale depositato in atti, con prova di notificazione, contenente tutte le sottoscrizioni e le autentiche necessarie. Richiamando Cass. n. 10450/2020, Cass. n. 20817/2006 e Cass. n. 6131/1995, la Corte ribadisce che la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata non incide sulla validità dell’atto, ove la sottoscrizione risulti nell’originale e la copia notificata consenta alla controparte di acquisire certezza della sua provenienza. L’eccezione è infondata.

Nel merito, il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per omessa funzione giurisdizionale, è dichiarato inammissibile per estrema genericità e comunque manifestamente infondato, avendo la CTR motivato le ragioni dell’inammissibilità del ricorso, con ciò escludendo la ricorrenza di una motivazione apparente, secondo Cass. Sez. Un. n. 8054/2014 e Cass. Sez. VI n. 25404/2022.

Il secondo motivo, articolato in quattro profili, è accolto nel suo primo profilo. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973 e la nullità della cartella per inesistenza della notifica, eseguita da una società privata e non dall’Agente della Riscossione. La Corte richiama il costante orientamento secondo cui i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e tributari sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, cioè a Poste Italiane S.p.A., in forza dell’art. 4, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 261/1999, come affermato da Cass. n. 27021/2014, Cass. n. 5873/2014, Cass. n. 3932/2011, Cass. n. 11095/2008 e Cass. n. 19467/2016.

In seguito all’abrogazione di tale norma da parte dell’art. 1, legge n. 124/2017, le Sezioni Unite n. 299/2020 hanno affermato che è nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita dall’operatore privato senza titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017, precisando che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non rileva ai fini della tempestività del ricorso, per mancanza di certezza legale della data di consegna.

La Corte precisa però che quest’ultimo orientamento non si applica alla fattispecie, riferendosi al periodo compreso tra il 30 aprile 2011 e il 2017. Poiché la cartella era stata notificata in data 27 settembre 2006, antecedentemente all’entrata in vigore della direttiva, vigeva ancora il monopolio di Poste Italiane. La cartella non può dunque ritenersi correttamente notificata, con le conseguenze in termini di decadenza dal potere impositivo e prescrizione del credito erariale. Gli altri profili del secondo motivo e l’ultimo motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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