Erronea dichiarazione di contumacia e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 3130 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza deliberata senza esaminare le difese della parte erroneamente ritenuta non costituita in giudizio è nulla in sé, perché assunta in mancanza del potere conferito dalla legge. In presenza di tale nullità la parte non ha l’onere di indicare in concreto quali argomentazioni avrebbero potuto condurre a una diversa soluzione del merito. L’erronea dichiarazione di contumacia non vizia il processo se non ha arrecato alcun pregiudizio concreto all’attività difensiva. La regola di continuità delle modalità telematiche impone di non sostituire con il cartaceo la modalità telematica prescelta in primo grado, ma non preclude la costituzione telematica facoltativa in appello quando in primo grado la parte si sia costituita in cartaceo e il processo telematico non fosse ancora applicabile. Il principio vale a maggior ragione quando l’atto impositivo ruota attorno alla classificazione catastale, materia estranea alla competenza dell’ente locale, e l’omessa notifica della rettifica è esclusa dal classamento originario.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune per l’anno 2013. Il primo grado disattendeva l’impugnazione. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 3746/19, accoglieva l’appello della società.
Il giudice del gravame fondava la decisione su tre rilievi: l’approvazione del piano regolatore aveva modificato la classificazione del fabbricato da industriale ad agricola di pregio, con svalutazione del valore; nell’avviso non erano esplicitati i criteri di assegnazione dell’immobile alla categoria D/7; non era stata dimostrata la notifica dell’atto modificativo della rendita catastale. La sentenza dava inoltre atto che il Comune «non ha inteso resistere in giudizio». Il Comune ricorre per cassazione con un solo motivo, la società resiste con controricorso e deposita memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre alla falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 16-bis e 54 del d.lgs. n. 546/1992. Assume di essersi ritualmente costituito in via telematica, come attestano le ricevute del Si.Gi.T. relative alle controdeduzioni e ai documenti.
La Corte ricostruisce il percorso normativo del processo tributario telematico: dal d.l. n. 98/2011, art. 39, comma 8, al d.m. n. 163/2013, al d.m. 4 agosto 2015, fino al d.m. 15 dicembre 2016, che ha fissato l’applicazione del sistema per i ricorsi notificati a partire dal 15 giugno 2017 quanto alla Regione Calabria. Il d.l. n. 119/2018 ha poi reso il sistema di applicazione esclusiva per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° luglio 2019.
Sul punto decisivo, il d.m. n. 163/2013, art. 2, comma 3, impone alla parte che ha usato in primo grado le modalità telematiche di utilizzarle per l’intero grado e per l’appello, salvo sostituzione del difensore. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 34224 del 2022) secondo cui la regola di continuità riguarda la sola modalità telematica, che non può essere sostituita dal cartaceo in appello, e non preclude la costituzione telematica facoltativa in appello quando in primo grado si sia proceduto in cartaceo. Nel caso concreto, alle date di notifica del ricorso introduttivo (2015), di costituzione in primo grado (2016) e dell’atto di appello (2019), il processo telematico di primo grado non era ancora applicabile davanti agli organi della giustizia tributaria della Calabria e restava facoltativo per il secondo grado.
Quanto all’erronea dichiarazione di contumacia, la Corte richiama l’orientamento secondo cui essa non incide sulla regolarità del processo se non ha provocato alcun pregiudizio concreto, con controllo di causalità affidato alla Corte (Cass. n. 5408 del 2020; Cass. n. 23519 del 2015; Cass. n. 3704 del 2012). Nella specie la sentenza, pencolando tra classificazione catastale dell’unità immobiliare — non di competenza dell’ente locale (Cass. n. 1571 del 2021; Cass. n. 7275 del 2019) — e classificazione dell’area, e rimarcando l’omessa notifica di una rettifica catastale la cui necessità rimaneva esclusa dal classamento originario (Cass. n. 8282 del 2022; Cass. n. 5623 del 2015), rende esplicita l’omessa considerazione delle deduzioni e delle produzioni probatorie del Comune. Il rilievo sulla mancata costituzione si è tradotto nella pretermissione di difese considerate inesistenti.
La Corte richiama infine Cass. n. 6573 del 2023, che ha ritenuto nulla la sentenza deliberata senza esaminare le difese della parte erroneamente ritenuta non costituita, senza onere di indicare le argomentazioni utili al merito, e l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36596 del 2021, secondo cui la violazione del contraddittorio non riguarda solo l’atto introduttivo, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto il processo. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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