Cartella non impugnata e intimazione definitiva precludono i vizi propri (Cass. civ. Sez. V n. 21945 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’omessa impugnazione dell’intimazione di pagamento che segue alla notifica di una cartella determina la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta. Il successivo ricorso avverso atti che non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo è ammissibile, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti prodromici, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. Ne consegue la preclusione a contestare la mancata notificazione della cartella presupposta quando l’intimazione successiva sia divenuta definitiva.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione di un pignoramento e di una intimazione di pagamento notificata nell’aprile 2022, emessi per IVA e ritenute alla fonte relative all’anno 2009. La contribuente contestava, in via preliminare, la mancata notificazione della cartella di pagamento sottostante.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 913/4/2024, rigettava l’appello, ritenendo legittima la notifica eseguita ai sensi dell’art. 26, comma quarto, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973. La contribuente ricorreva per cassazione; l’agente della riscossione proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il ricorso incidentale, potenzialmente paralizzante perché investe l’ammissibilità stessa del ricorso introduttivo. L’agente della riscossione deduce l’error in procedendo per avere il giudice d’appello ritenuto ammissibile il ricorso originario nonostante l’accertata notificazione, medio tempore, di atti interruttivi portanti le medesime pretese.
Il motivo è ritenuto ammissibile: l’agente ha allegato al controricorso la sentenza di primo grado contenente numero e data della notifica dell’intimazione non impugnata, e la censura è dedotta sotto l’angolo dell’error in procedendo, che consente l’esame degli atti. Del resto la contribuente non contesta l’esistenza di quella intimazione.
Nel merito, il Collegio condivide l’orientamento recente e prevalente di Sezione (Cass. nn. 6436/2025, 13329/2025 e 22108/2024), secondo cui l’atto che segue a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti. La mancata impugnazione dell’intimazione notificata nel 2018 ha quindi precluso alla contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella.
È superata la pronuncia invocata dalla contribuente (Cass. n. 16743/2024). Né il principio è inficiato dalla Corte cost. n. 36/2025, che riguarda la produzione di nuove prove in appello nel processo tributario e l’applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 220/2023, non l’impugnabilità degli atti intermedi.
L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento del ricorso principale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte decide nel merito e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo limitatamente alla pretesa fiscale oggetto del pignoramento. Le spese dell’intero giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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