Iscrizione ipotecaria, no annullamento integrale se i crediti sono misti (Cass. civ. Sez. V n. 21947 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, la giurisdizione si radica in base alla natura dei crediti posti a fondamento dell’atto, con riparto tra giudice tributario e giudice ordinario quando l’iscrizione si riferisca a crediti in parte tributari e in parte non tributari. Il giudice tributario che accerti l’invalidità derivata dell’iscrizione non può annullarla integralmente, ma deve ricondurla alla misura corretta, ordinando la riduzione ex art. 2872 cod. civ. dell’importo iscritto al doppio del minor credito ancora a ruolo. Nessun valore probatorio alla notifica può essere riconosciuto alla “Distinta delle raccomandate AR” recante l’intestazione di una società del gruppo Poste Italiane, ma compilata con i dati forniti dall’agente della riscossione: difetta l’equiparabilità alla ricevuta di spedizione e alla certificazione della data di spedizione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria disposta dall’agente della riscossione in relazione a un credito dell’Agenzia delle entrate, contestando la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Il giudice di prime cure declinava per parte del credito la giurisdizione del giudice tributario, quanto ai crediti previdenziali, e per il resto rigettava il ricorso.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello principale del contribuente, dichiarava inammissibile quello incidentale dell’agente della riscossione, riteneva invalida la notifica delle cartelle in assenza di ricezione personale e di produzione dell’invio della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b)-bis, d.P.R. n. 600/1973, e dichiarava prescritti i crediti. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. Le Sezioni Unite n. 17111 del 11.07.2017 hanno chiarito che, per l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, rileva ai fini della giurisdizione la natura dei crediti sottesi; se l’atto si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari, la giurisdizione spetta a ciascun giudice per il proprio ambito. Parimenti consolidato è il principio per cui il giudice che abbia accertato l’invalidità derivata dell’iscrizione non può invalidarla “in toto”, ma deve ricondurla alla misura corretta e ordinare la riduzione ex art. 2872 cod. civ. (Cass. n. 29364 del 23.12.2020).

Nel caso di specie l’iscrizione aveva ad oggetto crediti tributari e previdenziali. La Commissione tributaria regionale non avrebbe dovuto annullare integralmente l’atto, pronunciandosi anche sulla parte relativa a crediti non tributari oggetto del difetto parziale di giurisdizione. L’errore di diritto è presente nel dispositivo e non può qualificarsi come mero errore materiale, benché in motivazione il giudice riconosca la carenza di giurisdizione quanto ai crediti previdenziali.

Il secondo motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità. Sul travisamento del contenuto oggettivo della prova, le Sezioni Unite n. 5792 del 05.03.2024 hanno affermato che esso trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ricorrono i presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; se il fatto probatorio è punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ. Nella fattispecie il vizio denunciato non attiene a una diversa lettura del fatto probatorio, ma alla omessa individuazione del materiale probatorio attestante l’invio della raccomandata informativa.

A fronte dell’accertamento sfavorevole, l’agente della riscossione non produce l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa per ciascuna cartella, né l’attestazione di Poste Italiane dell’invio con indicazione del numero di raccomandata. In diritto, nessun valore probatorio alla notifica può riconoscersi alla “Distinta delle raccomandate AR” con intestazione “Nexive”, compilata con i dati forniti dall’agente della riscossione. Le indicazioni trascritte non provengono dall’ufficiale postale che ha sottoscritto l’atto di notifica.

Il terzo motivo, sulla prescrizione, è inammissibile per carenza di interesse: una volta divenuta definitiva la ratio decidendi sulla illegittimità della notificazione, non vi è spazio per esaminare la prescrizione del credito. La sentenza è cassata sul primo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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