Definizione agevolata della lite pendente ed estinzione del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 3084 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite pendente, disciplinata dall’art. 1, commi 197 e 198, legge n. 197 del 2022, produce l’estinzione del processo tributario quando il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Il giudice dichiara l’estinzione con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La definizione agevolata non giustifica l’imposizione del doppio contributo unificato, misura di natura lato sensu sanzionatoria applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non estendibile per analogia.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento. Le riprese riguardano maggiori Ires, Iva e Irap per gli anni di imposta 2005 e 2006.
Nel corso del giudizio di legittimità la controricorrente deposita istanza chiedendo di dichiarare estinto il processo ai sensi della legge n. 197 del 2022, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente e provveduto al pagamento di quanto dovuto. L’Agenzia conferma la rituale presentazione della domanda. La questione arriva così alla Corte per la declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il nodo giuridico concerne gli effetti della definizione agevolata sulla controversia pendente. La Corte richiama l’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022, secondo cui le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Il successivo comma 198 stabilisce che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
Nel caso concreto la contribuente ha documentato, con riferimento al giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. La condizione cui la norma subordina l’effetto estintivo risulta dunque integrata, e la Corte dichiara l’estinzione del processo.
Sul piano delle spese, la Corte applica il criterio fissato dall’art. 1, comma 198, legge cit., lasciandole a carico delle parti che le hanno anticipate. Quanto al contributo unificato, la Corte esclude i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato. Ne chiarisce la ragione: si tratta di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come affermato da Cass. 18/01/2022, n. 1420. In ragione della definizione agevolata, dunque, nessun ulteriore onere è dovuto a tale titolo.
Nota della Redazione
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