Cartella di pagamento illegittima se annullato l’atto impositivo presupposto (Cass. civ. Sez. V n. 21256 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della cartella di pagamento discende da quella dell’atto impositivo che ne costituisce presupposto e titolo fondante. Qualora sia intervenuta una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte l’atto presupposto, l’ente impositore è tenuto ad agire in conformità alla statuizione, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o di rimborso dell’eccedenza versata. L’emanazione di un titolo giudiziale di annullamento incide sulla funzione della successiva cartella, configurando un vizio originario o sopravvenuto di legittimità della stessa. È pertanto errata l’affermazione secondo cui la cartella deve essere comunque emessa in presenza di una sentenza non definitiva di annullamento, anche solo parziale, della pretesa erariale.

Il Fatto

I contribuenti impugnano le cartelle di pagamento con cui è stato loro richiesto il pagamento, in solido, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria, dovute in relazione a una sentenza civile con cui il Tribunale aveva disposto lo scioglimento di una comunione ereditaria su un immobile. Le cartelle derivano da avvisi di liquidazione poi annullati, in tutto o in parte, dalla giustizia tributaria di primo grado.

La giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo valide le cartelle nonostante l’annullamento dei prodromici atti di liquidazione. I contribuenti ricorrono in Cassazione con tre motivi, deducendo motivazione apparente e contraddittoria, violazione dell’art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973 e illegittimo frazionamento delle spese di giudizio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, è respinto. La Corte ribadisce che il vizio ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina logica o giuridica, rendendo impossibile ogni controllo. Nella specie la sentenza impugnata esplicita in modo lineare la ratio circa la legittimità delle cartelle, per mancato annullamento definitivo degli atti prodromici, essendo stata solo ridotta la pretesa erariale.

Quanto alla dedotta motivazione contraddittoria, la Corte osserva che il vizio non si configura più, al di là del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella specie insussistente.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata, comprese le Sezioni Unite n. 758 del 2017, per cui la legittimità della cartella discende da quella dell’atto impositivo presupposto. Se sopravviene una sentenza tributaria, anche non definitiva, che annulla in tutto o in parte l’atto presupposto, l’ente impositore e il giudice dinanzi al quale sia impugnata la cartella hanno l’obbligo di agire in conformità, adottando i provvedimenti di sgravio o di rimborso dell’eccedenza.

Pertanto è errata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la cartella deve essere «comunque emessa, anche in presenza di sentenza non definitiva» di annullamento. Lo sgravio del ruolo, disposto in ossequio alla pronuncia di prime cure favorevole ai contribuenti, realizza l’interesse a non essere destinatari della riscossione forzata minacciata, senza però costituire acquiescenza al dictum di primo grado preclusiva dell’impugnazione: si tratta di doverosa osservanza di un comando giudiziale.

Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del terzo sulle spese di giudizio. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché verifichi l’effettiva sussistenza dell’interesse dei contribuenti all’impugnazione della cartella in ragione del sopravvenuto sgravio, il corretto riporto delle somme iscritte a ruolo nei limiti di quanto dovuto, e la corretta informazione dei contribuenti circa lo sgravio prima della notificazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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