Legittimazione processuale degli uffici periferici dell’Agenzia del Demanio (Cass. civ. Sez. I n. 21257 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli uffici periferici dell’Agenzia del Demanio, al pari di quelli dell’Agenzia delle Entrate, hanno la capacità di stare in giudizio in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore dell’ente, secondo il modello della preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod. civ. Essi si configurano quali organi dell’Agenzia che, come il direttore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenza che l’attività da loro svolta è imputabile all’organo rappresentato e sussiste la loro concorrente legittimazione attiva e passiva, anche nel processo davanti al giudice ordinario. Ne deriva che, in relazione ai rapporti sorti dagli atti compiuti dall’ufficio periferico, è corretta la notificazione dell’atto introduttivo effettuata presso la direzione regionale competente e non presso la sede legale centrale dell’ente.
Il Fatto
Un condominio conveniva in giudizio l’Agenzia del Demanio davanti al Tribunale, chiedendo l’annullamento di un provvedimento emesso nel 2015 da un ufficio periferico dell’Agenzia. L’Agenzia, costituitasi tardivamente, veniva dichiarata contumace. Il Tribunale rigettava la domanda attorea, dichiarando non fondato il credito vantato dall’Agenzia in forza di quel provvedimento.
La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione dell’Agenzia, che aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per l’invalidità della notificazione della citazione, eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e gli uffici territoriali di Palermo anziché presso la sede legale di Roma. L’Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata formatasi in tema di Agenzia delle Entrate, secondo cui gli uffici periferici hanno capacità di stare in giudizio in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria degli artt. 2203 e 2204 cod. civ. Tali uffici si configurano quali organi dell’Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, con imputabilità all’organo rappresentato dell’attività svolta e conseguente sussistenza della legittimazione passiva ed attiva concorrente, anche nel processo davanti al giudice ordinario, come affermato da Cass. n. 8703/2009, Cass. n. 16830/2014 e Cass. n. 1113/2015.
Il Collegio ritiene che argomentazioni non dissimili possano essere adottate con riferimento all’Agenzia del Demanio. L’art. 6 del Regolamento d’amministrazione dell’Agenzia del Demanio ne prevede l’articolazione in 17 direzioni territoriali, tra cui la direzione regionale Sicilia, con sede a Palermo e ufficio a Catania, che si occupano del contenzioso attivo e passivo attinente agli immobili dello Stato, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
La ricostruzione del rapporto tra l’Agenzia e gli uffici periferici in termini di procura institoria — analogamente a quanto si verifica per l’Agenzia delle Entrate — con imputabilità all’ente pubblico preponente dell’attività posta in essere dall’ufficio locale, impone di riconoscere a quest’ultimo la legittimazione attiva e passiva, concorrente con quella dell’ente, in relazione ai rapporti sorti dagli atti dallo stesso compiuti.
Tale configurazione è emersa a seguito della riforma del d.lgs. n. 300 del 1999, il cui art. 57 ha previsto l’istituzione delle Agenzie fiscali, divenute operative dall’1 gennaio 2001 secondo il D.M. 28 dicembre 2000, art. 73, comma 4, contestualmente subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza degli uffici ministeriali. Ai sensi dell’art. 61, comma 1, del medesimo d.lgs., le Agenzie hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, e possono stare in giudizio a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi eventualmente dell’Avvocatura dello Stato.
La motivazione della Corte territoriale è pertanto corretta, in quanto rispettosa dei principi generali disciplinanti le Agenzie fiscali, applicabili anche all’Agenzia del Demanio. Il ricorso è infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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