Interessi sui rimborsi tributari dal versamento, non dalla domanda (Cass. civ. Sez. V n. 8034 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle imposte, gli interessi di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma già versata al fisco. Essi maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, con decorrenza dalla data del versamento, non dalla data della domanda di rimborso, e fino alla data dell’ordinativo di pagamento. Non presuppongono la mora dell’Amministrazione e sono dovuti indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens. Nel processo tributario, inoltre, l’Amministrazione finanziaria integralmente soccombente in primo grado non è tenuta a contestare analiticamente ogni singolo punto della decisione: l’appello che investe il decisum nella sua interezza assolve l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, né un giudicato interno può formarsi su affermazioni contenute nella sola parte in fatto della sentenza.
Il Fatto
Una società contribuente aveva presentato istanza per ottenere il rimborso delle imposte in eccesso versate negli anni 2010 e 2011. La vicenda, articolata, aveva radicato più giudizi con sovrapposizioni di domande e parziali cessazioni della materia del contendere in seguito agli adempimenti dell’Ufficio. Definiti i rimborsi della sorte capitale, restava aperta la questione degli interessi.
La CTP di Roma aveva imposto all’Ufficio di erogare quanto ancora dovuto. L’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale, mentre la società aveva spiegato appello incidentale per la liquidazione degli interessi. La Comm.Trib.Reg. Lazio aveva respinto l’appello principale e accolto quello incidentale, disponendo lo stralcio delle domande sul residuo rimborso IRES 2011 e dichiarando il giudicato sul computo degli interessi per IRES e IRAP 2010. Avverso questa decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973, contestando l’individuazione del dies a quo nel momento della richiesta di rimborso. Il motivo è stato accolto. La Corte ribadisce che gli interessi in questione maturano al compimento di ogni singolo semestre intero, escluso il primo, con decorrenza dalla data del versamento — non dalla domanda — e fino alla data dell’ordinativo di pagamento, comunicato in un termine ragionevolmente breve al creditore.
Il Collegio richiama un consolidato orientamento: Cass. T. n. 13755/2024, Cass. T. n. 30639/2023, Cass. T. n. 11189/2023 e Cass. V n. 25684/2016. Da tali pronunce si ricava che gli interessi non presuppongono la mora dell’Amministrazione e sono diretti a reintegrare la diminuzione patrimoniale del contribuente, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens. Il tasso applicabile è quello legale vigente al momento della scadenza di ciascun semestre.
Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 327 cod. proc. civ. e 56 del d.lgs. n. 546/1992, contestando il riconoscimento di un giudicato implicito sulla decorrenza degli interessi in assenza di specifica contestazione erariale. Anche questo motivo è fondato. La Corte esclude che un giudicato interno possa formarsi su un’affermazione contenuta nella parte in fatto della sentenza, né l’Amministrazione era onerata di contestare espressamente il punto: essendo risultata integralmente soccombente in primo grado, l’appello investe ogni aspetto del decisum.
Il Collegio ricorda che, quando l’Amministrazione si limita a riproporre in appello le ragioni già dedotte in primo grado, l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 è assolto (Cass. VI-5 n. 7369/2017, Cass. T. n. 1030/2024). Il dissenso che investe la decisione nella sua interezza e i motivi ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, dall’atto di gravame, valgono a integrare la censura. La mancata contestazione di motivi logicamente subordinati non equivale ad ammissione né restringe il thema decidendum (Cass. V n. 7789/2006). Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Nota della Redazione
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