Estinzione del giudizio societario non pregiudica l’accertamento sugli utili occulti dei soci (Cass. civ. Sez. V n. 640 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione in primo grado del giudizio promosso dalla società avverso l’avviso di accertamento societario, seguita dalla mancata riassunzione, non pregiudica l’accertamento nei confronti dei soci. Difetta, infatti, una pronuncia che revochi in dubbio il merito della pretesa tributaria, poiché il carattere pregiudicante dell’annullamento dell’atto societario opera solo quando la decisione riguardi vizi attinenti al merito, e non semplici vizi del procedimento, i quali danno luogo a un giudicato meramente formale. Ne consegue che l’Ufficio conserva il titolo per attribuire ai soci, in virtù delle presunzioni, gli utili extra-contabili accertati nella società a ristretta base.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha emesso, per l’anno di imposta 2006, un avviso di accertamento con cui ha recuperato a tassazione, in capo a un socio, un maggior reddito di capitale, facendo leva sulla presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili accertati nei confronti della società partecipata, ritenuta a ristretta base.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di secondo grado ha valorizzato l’esito del separato giudizio introdotto dalla società avverso l’accertamento societario, estintosi per mancata riassunzione dopo l’interruzione per fallimento: in assenza di una decisione sull’atto propedeutico, l’Ufficio non avrebbe avuto titolo per attribuire ai soci gli utili occulti. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, proposto per violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 546/1992, è fondato. La Corte ricostruisce il contrasto sul valore della definitività dell’atto impositivo conseguente all’estinzione del giudizio. Un risalente orientamento la assimilava al giudicato della sentenza di merito; tale assimilazione è stata poi esclusa.
Il punto centrale è un altro. Secondo l’orientamento costante, l’annullamento dell’avviso societario con sentenza passata in giudicato, per vizi attinenti al merito della pretesa, ha carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’atto notificato al singolo socio. Viceversa, quando l’annullamento dipende da vizi del procedimento, si forma un giudicato formale e non sostanziale, perché manca una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale.
La Corte richiama i precedenti che hanno fissato questa distinzione e li applica alla fattispecie. L’estinzione in primo grado del giudizio societario, con la conseguente mancanza di accertamento dei ricavi occulti, non pregiudica l’accertamento verso i soci: difetta, appunto, una decisione sul merito dell’atto impositivo. La Commissione regionale, nel ritenere preclusa l’attribuzione degli utili in assenza dell’accertamento propedeutico, non si è attenuta a tali principi.
Il secondo motivo, con cui si censurava il preteso diniego della prova presuntiva, è inammissibile: non coglie la ratio decidendi. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l’illegittimità dell’atto verso il socio è stata affermata esclusivamente per la mancanza della decisione sull’avviso societario, e non per una negazione in genere della presunzione di distribuzione degli utili. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, l’inammissibilità del secondo, la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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