Cartella di pagamento via PEC valida senza sottoscrizione digitale (Cass. civ. Sez. V n. 26259 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria, la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento non richiedono alcuna sottoscrizione, né analogica né digitale, poiché la loro validità dipende dalla mera riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emissione. Ne consegue che, in caso di notificazione a mezzo PEC, è del tutto irrilevante stabilire se l’atto inviato sia nativo digitale oppure una scansione dell’originale cartaceo, non essendo previsto alcun obbligo di firma digitale. Una volta accertata la provenienza dell’atto dall’agente della riscossione e l’assenza di specifiche contestazioni, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente. La doglianza che contesti la valenza probatoria della ricevuta di consegna PEC senza riprodurre la documentazione nel fascicolo di merito è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un atto di pignoramento e dieci cartelle di pagamento, relative a tributi e contributi di numerosi anni d’imposta. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione, rilevando che gli atti erano stati regolarmente notificati, per lo più a mezzo PEC, e che, in difetto di tempestiva impugnazione, la situazione debitoria si era consolidata.
La società ricorreva allora per cassazione con cinque motivi, tutti incentrati sulla validità della notificazione delle cartelle recate dall’atto di pignoramento e degli avvisi di intimazione. L’agente della riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio alla sola validità della notificazione delle cartelle e degli avvisi intimati a mezzo PEC, essendo ormai incontestata la regolarità delle notifiche effettuate tramite servizio postale. Ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere per il tributo oggetto di annullamento ai sensi dell’art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022.
Nel merito, la Corte ha richiamato una propria recente ordinanza (Cass. n. 30922 del 03.12.2024), che a sua volta si fonda su Cass. Sez. Un. n. 10266 del 27.04.2018 e Cass. n. 30927 del 29.11.2018, per affermare il principio di equivalenza tra documento in formato “pdf” e documento in formato “p7m”. Tale equivalenza, ha precisato il Collegio, va riconosciuta a maggior ragione quando si discuta della semplice allegazione di documenti a una PEC, senza che venga in gioco la firma digitale.
Il passaggio centrale riguarda la natura della cartella di pagamento. Richiamando Sez. V n. 19327 del 15.07.2024, la Corte ha ribadito che l’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non ne comporta l’invalidità, né quando l’atto sia redatto e notificato su supporto cartaceo, né quando il documento originariamente analogico sia stato trasmesso in forma digitale, né quando sia stato redatto fin dall’origine in formato digitale. Ciò che conta è la riferibilità inequivocabile all’organo titolare del potere di emissione, tanto più che l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 prescrive un modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’agente.
Sulla stessa linea la Corte ha collocato Sez. V n. 35541 del 19.12.2023 e Sez. V n. 30948 del 27.11.2019, secondo cui la copia su supporto informatico della cartella, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, nonché Sez. V n. 27561 del 30.10.2018, che pone a carico del contribuente l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle proprie contestazioni.
Da qui la conclusione: l’insussistenza di un obbligo di sottoscrizione della cartella e dell’intimazione rende superflua ogni indagine volta a stabilire se l’atto inviato a mezzo PEC sia nativo digitale o una scansione dell’originale. Rileva solo la provenienza dall’agente della riscossione, circostanza non contestata. Il primo, il secondo, il terzo e, in parte qua, il quinto motivo sono stati pertanto dichiarati inammissibili.
Quanto ai motivi quarto e quinto, relativi alla valenza probatoria della ricevuta di consegna PEC e alla mancata attestazione di conformità, la Corte li ha ritenuti affetti da difetto di specificità: il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre la documentazione contestata, indicando gli elementi necessari a localizzarla nel fascicolo di merito (Cass. Sez. Un. n. 8950 del 18.03.2022; Cass. n. 12481 del 19.04.2022). Il Collegio ha aggiunto che spetta comunque al giudice di merito apprezzare la valenza probatoria della copia con ogni mezzo di prova, anche presuntivo, ex art. 2719 cod. civ. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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