Opposizione a precetto: esclusa la sospensione feriale dei termini (Cass. civ. Sez. III n. 26258 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione a precetto costituisce, per qualificazione datane dalla stessa decisione di merito e per il principio dell’apparenza processuale, un’opposizione all’esecuzione. Ad essa non si applica la sospensione feriale dei termini, dovendosi escludere che il relativo regime valga anche nel giudizio di cassazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto oltre la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, con assunzione di autoresponsabilità processuale in capo alla parte che dichiari la data di tale notificazione.
Il Fatto
Una società aveva notificato un atto di precetto a due soggetti, i quali lo avevano opposto sostenendo che sulle somme dovute, al netto di un acconto versato e non computato, erano dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 1284, primo comma, cod. civ. e non ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2022.
Il Tribunale aveva accolto per quanto di ragione l’opposizione. La Corte di appello di Milano aveva confermato la pronuncia, in particolare in punto di interessi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, mentre una sola delle controparti ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività e concentra la propria decisione su una questione preliminare, logicamente assorbente rispetto a tutti i motivi di merito. Il passaggio è di metodo: prima di esaminare la disciplina degli interessi, il giudice di legittimità verifica l’ammissibilità stessa dell’impugnazione.
Il punto di partenza è la natura del giudizio a quo. Si tratta di una opposizione a precetto e dunque, come tale, di una opposizione all’esecuzione. La Corte sottolinea che tale qualificazione è stata espressamente data dalla decisione di merito, con un ulteriore vincolo che deriva dal principio dell’apparenza processuale.
Da questa qualificazione la Corte fa derivare la conseguenza sul regime dei termini: è inapplicabile la sospensione feriale. La regola viene estesa anche al giudizio di cassazione, escludendo che il periodo feriale possa sospendere i termini per impugnare la sentenza che ha definito l’opposizione.
Sul piano fattuale, la parte ricorrente ha affermato, con assunzione di autoresponsabilità processuale, che la sentenza impugnata le è stata notificata il 7 luglio 2023, e ha notificato il ricorso il 6 ottobre 2023. Il raffronto con il termine breve rende il ricorso tardivo: la sospensione feriale, se applicabile, avrebbe dilatato la scadenza, ma la Corte ne esclude l’operatività.
La decisione si allinea a un indirizzo consolidato richiamato in motivazione. La Corte richiama Cass. n. 171 del 2012, Cass. n. 22484 del 2014 e Cass. n. 1127 del 2022, oltre a Cass., Sez. U., n. 21349 del 2022 in tema di autoresponsabilità. Ne segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte controricorrente, liquidate in euro 3.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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