Usucapione di servitù di passaggio e omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale (Cass. civ. Sez. II n. 7503 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di actio negatoria servitutis, quando il convenuto abbia chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione di una servitù prediale di passaggio, il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi su tale domanda, non potendosi limitare a esaminare la sola figura della servitù di uso pubblico evocata dal primo giudice. L’esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte del titolare del presunto fondo dominante ben può manifestarsi per le più svariate finalità, non esclusa l’esecuzione di lavori al proprio immobile che richieda il passaggio ripetuto dei propri operai e dipendenti. È pertanto giuridicamente errata l’affermazione che reputi irrilevanti gli accessi degli operai perché funzionali alla sola esecuzione dei lavori.
Il Fatto
I comproprietari di uno stacco di terreno sito nel centro abitato di un comune siciliano, residuato a un’espropriazione, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale il Comune e l’Azienda Sanitaria Provinciale, chiedendo di accertare che l’area non è gravata da alcuna servitù pubblica di passaggio in favore dell’edificio adibito a guardia medica e delle vie pubbliche confinanti, con condanna dell’Azienda a chiudere i tre accessi aperti sul fondo.
L’Azienda, costituendosi, ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio e di parcheggio. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e ha accolto la riconvenzionale, dichiarando l’intervenuto acquisto della servitù di uso pubblico per volontaria devoluzione. La Corte d’appello, in accoglimento del gravame principale, ha escluso la servitù di uso pubblico, rigettato la riconvenzionale e condannato l’Azienda alla chiusura degli accessi. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’omessa e contraddittoria motivazione su fatti decisivi e la violazione dei principi in materia di dicatio ad patriam. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. configura un vizio specifico, che impone al ricorrente di indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione processuale e la sua decisività.
Quanto alla dedotta violazione dei principi sulla dicatio ad patriam, la censura non indicava la norma di diritto asseritamente violata e non soddisfaceva i requisiti dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea al sindacato di legittimità. Nel caso di specie la critica investiva un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione, con cui il giudice territoriale aveva escluso la prova della volontà dei proprietari di mettere l’area a disposizione della collettività.
Il secondo motivo è stato invece accolto. L’Azienda aveva chiesto in via riconvenzionale di accertare l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, senza alcun riferimento alla servitù di uso pubblico, figura evocata direttamente dal primo giudice. Spettava quindi alla Corte d’appello verificare la sussistenza del possesso ventennale della servitù prediale, vagliando l’esercizio del passaggio uti civis da parte dell’Azienda, anziché concentrarsi soltanto sull’uso pubblico del terreno.
La ricorrente aveva dedotto di avere esercitato il passaggio almeno dal gennaio 1991, attraverso il transito degli operai del cantiere per la costruzione del poliambulatorio, e dunque da oltre venti anni rispetto alla domanda giudiziale del marzo 2011. È giuridicamente errata, ha precisato la Corte, l’affermazione che reputava irrilevanti gli accessi degli operai in quanto funzionali all’esecuzione dei lavori, poiché il possesso della servitù può manifestarsi per le più svariate finalità.
Il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni verso il Comune, è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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