Abuso del diritto esclude tassazione agevolata degli utili per passaggio generazionale (Cass. civ. Sez. V n. 26260 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso del diritto fiscale, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, la costituzione di una newco alla quale i soci conferiscono per cessione le quote della società operativa integra una fattispecie abusiva quando la nuova compagine riproduce sostanzialmente quella originaria e la governance resta in capo ai soci preesistenti, in forza di clausole statutarie che ne preservano la guida anche in presenza di quote di minoranza. La mancata realizzazione del dedotto passaggio generazionale, dopo un lungo periodo, esclude la sussistenza di una valida ragione economica extra-fiscale. Ne consegue che l’utilizzo strumentale della rivalutazione delle partecipazioni e della tassazione agevolata per il perceimento degli utili sotto forma di pagamento delle quote cedute realizza un vantaggio fiscale indebito, non riconducibile a finalità riconosciute dall’ordinamento.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata presentava, nell’anno di imposta 2012, soci che rivalutavano le partecipazioni detenute, versando l’imposta sostitutiva del 4%. Pochi giorni dopo i soci cedevano integralmente le quote a una newco, costituita poco prima, per un corrispettivo pari all’importo della rivalutazione operata. L’Agenzia delle entrate recuperava così a tassazione la quota imponibile dei dividendi ricevuti negli anni dal 2013 al 2017.

Il contribuente impugnava separatamente tutti gli avvisi. Dopo la riunione dei giudizi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva le ragioni dell’Ufficio, confermando gli avvisi di accertamento. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della motivazione apparente. Il vizio ricorre solo quando non sia possibile ricostruire l’iter logico del giudice, o questo sia affetto da invincibile contraddizione. Nel caso di specie la CGT ha individuato i presupposti per l’abuso del diritto e le ragioni extra-fiscali allegate, svolgendo un proprio percorso argomentativo: il motivo è infondato.

Nel merito, il contribuente deduceva l’insussistenza dei presupposti dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000 e la mancanza di valide ragioni economiche. La Corte rileva che la cessione a una società che, per clausole e composizione, garantiva l’assoluta continuità rispetto a quella originaria, ha lasciato inalterata la governance. A distanza di anni i soci originari mantenevano la guida in forza di clausole statutarie, pur detenendo solo il 40% delle quote. Ciò priva di sostanza il dedotto passaggio generazionale.

La Corte esamina poi i precedenti richiamati dal ricorrente. La Cass. n. 24839/2020 riguardava solo un dato temporale, non l’utilizzo della tassazione agevolata in funzione della distribuzione degli utili. La Cass. n. 25131/2021 presupponeva un accertamento in fatto delle ragioni extra-fiscali, insindacabile in legittimità. La vicenda si distingue anche da Cass. n. 6741/2025, dove erano emersi effettivi interessi economici.

Infondati risultano anche gli ulteriori motivi. Quanto all’art. 10-bis, comma 8, la CGT ha posto in rilievo la condotta abusiva e gli indebiti vantaggi. Quanto alla motivazione rafforzata, la Corte conferma l’accertamento di fatto sulla completezza degli atti impositivi. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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