Cartella al socio di società cancellata: motivazione e termini di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 4439 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa nei confronti dell’ex socio di società cancellata dal registro delle imprese è motivata quando, nel rispetto del principio di specificità, consenta al destinatario di percepire l’an e il quantum della pretesa tributaria e di delimitare le ragioni dell’Ufficio in sede contenziosa, essendo irrilevante la conformità al modello ministeriale. Il vizio di notificazione non travolge l’atto, poiché la notificazione è mera condizione di efficacia: il difetto è sanato dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. In tema di riscossione, i termini di decadenza dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorrono da quando la pretesa è divenuta definitiva e, in caso di estinzione del giudizio per mancata riassunzione, da tale estinzione. La notificazione tempestiva della cartella a uno dei coobbligati impedisce la decadenza ex art. 2966 cod. civ.

Il Fatto

Due contribuenti, socie di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese, ricevevano cartelle di pagamento per IVA dovuta dalla società per gli anni d’imposta 1995 e 1996. Le cartelle erano state emesse dopo l’estinzione del processo tributario, conseguente alla mancata riassunzione a seguito di una pronuncia di cassazione con rinvio relativa agli avvisi di accertamento notificati alla società.

Il giudice di primo grado rigettava i ricorsi riuniti delle contribuenti. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello di una sola di esse e dichiarava illegittima la cartella a lei notificata, ravvisando un vizio di motivazione perché l’atto non esponeva i motivi del coinvolgimento del terzo. Riteneva inoltre che i termini applicabili fossero quelli previsti per il tipo di atto, decorrenti dalla dichiarazione di estinzione, e non i termini prescrizionali ordinari. Il riscossore e l’amministrazione finanziaria proponevano ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica come principale il ricorso del riscossore, notificato il 24 maggio 2017, e come ricorso incidentale quello dell’amministrazione finanziaria, posto in notifica il 25 maggio 2017. Esamina poi i motivi del ricorso principale.

Il primo motivo è fondato. La cartella deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, ma la verifica dell’osservanza dell’obbligo va condotta non in astratto, bensì alla luce delle finalità dell’obbligo: mettere a conoscenza il contribuente dell’an e del quantum della pretesa e delimitare le ragioni dell’Ufficio nel successivo contenzioso. Nel caso concreto, l’iscrizione a ruolo trovava fondamento sull’estinzione del giudizio relativo all’avviso di accertamento notificato alla società partecipata, poi cessata. La cartella riportava il decreto di estinzione, l’accertamento IVA e l’anno di imposta, unitamente all’indicazione della società e della socia, sicché la contribuente era in grado di comprendere che la pretesa aveva per oggetto tributi della società partecipata.

Il secondo motivo è parimenti fondato. I vizi della notificazione investono solo la notificazione e non l’atto notificato, che non può essere annullato per il solo difetto della notificazione, essendo necessario che il contribuente deduca vizi propri dell’atto. La notificazione è mera condizione di efficacia, non elemento costitutivo dell’atto impositivo, e il vizio è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto.

Il terzo motivo è fondato. In tema di riscossione, i termini di decadenza dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 decorrono da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva. Se la definitività consegue alla mancata riassunzione del giudizio, il termine decorre da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per la riassunzione. La Commissione tributaria regionale ha quindi errato nel ritenere rilevante il diverso termine relativo alla definitività dell’avviso di accertamento anziché quello dell’emissione del decreto estintivo.

Anche il quarto motivo è fondato. La tempestiva notificazione della cartella a uno dei coobbligati impedisce il prodursi della decadenza prevista dalla norma. Quanto al ricorso incidentale, sono fondati il primo motivo, che censura l’esame in appello di doglianze formulate tardivamente e dichiarate inammissibili, non potendo il nuovo motivo di illegittimità essere dedotto nella memoria ex art. 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992, e il secondo motivo, atteso che la cartella recava in modo esaustivo gli elementi identificativi della pretesa e degli ex soci come coobbligati. Il ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale sono accolti; gli altri sono assorbiti; la sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *