Scheda di rilevazione TARSU non sottoscritta: prova liberamente valutabile (Cass. civ. Sez. V n. 13402 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, la scheda di rilevazione delle superfici tassabili redatta dal concessionario della riscossione, ancorché non sottoscritta dal legale rappresentante della società contribuente, non costituisce prova legale, ma è liberamente valutabile dal giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c. La sua attendibilità può essere desunta dalla riconducibilità della planimetria alla stessa contribuente, che l’abbia fornita in sede amministrativa, e dall’assenza di riscontri probatori contrari. La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti, non già quando compia un errore di valutazione delle prove acquisite. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto quando l’onere probatorio sia attribuito a una parte diversa da quella su cui grava.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del concessionario della riscossione, riformando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Oggetto della controversia era l’avviso di accertamento con cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aveva liquidato la TARSU per l’anno 2013 in relazione agli immobili posseduti dalla società, contestando l’omessa denuncia di talune aree.

La contribuente censurava la sentenza di appello per avere il giudice ritenuto provata la pretesa sulla base di una scheda di rilevazione non sottoscritta, redatta su una planimetria di contestata asseverazione. Il concessionario resisteva con controricorso; il Comune restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli ammissibili ma infondati. Ha anzitutto escluso il difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., poiché gli atti richiamati erano stati indicati nei medesimi termini utilizzati dalla Commissione. Ha inoltre precisato che la mancata indicazione della giurisprudenza a sostegno dei motivi non è requisito formale richiesto dalla norma.

Sul primo motivo, la Corte ha ricostruito il nucleo della decisione impugnata: la scheda di rilevazione, pur non sottoscritta dal legale rappresentante, recava l’indicazione del soggetto rilevatore ed era fondata su una planimetria prodotta dalla stessa contribuente, di cui il concessionario aveva depositato uno stralcio. A tale scheda non poteva attribuirsi efficacia di prova legale, ma valore di prova liberamente valutabile.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., la Corte ha richiamato la lezione delle Sezioni Unite n. 20867/2020: la doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito al risultato di prova il valore proprio di una differente risultanza probatoria. Diversamente, il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento è deducibile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

La Corte ha poi ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere probatorio sia attribuito a una parte diversa da quella su cui grava, mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva valutato le risultanze probatorie secondo il criterio del prudente apprezzamento, superando il difetto di sottoscrizione con la considerazione della provenienza della scheda dalla contribuente.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *