Incremento IRAP non applicabile ai confidi se l’aliquota agevolata non era già vigente (Cass. civ. Sez. 5 n. 21696 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione dell’aliquota IRAP prevista dalla legge regionale per determinate attività economiche non si applica ai soggetti che, alla data di riferimento, non erano già assoggettati all’aliquota maggiorata rispetto a quella ordinaria. I confidi, pur essendo enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi, determinano la base imponibile secondo il metodo retributivo di cui all’art. 10 d.lgs. n. 446/1997 e restano esclusi dal novero dei soggetti disciplinati dagli artt. 6 e 7 dello stesso decreto. Ne consegue che l’incremento dell’aliquota IRAP dello 0,85%, ancorato dalla nota allegata alla legge regionale all’aliquota del 4,40% già vigente per banche, enti finanziari e imprese di assicurazione, non può essere esteso ai consorzi di garanzia collettiva fidi.

Il Fatto

A seguito di controllo formale, l’Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento per omesso versamento dell’IRAP 2014, applicando ai confidi la maggiore aliquota del 5,25% prevista dall’art. 5 della legge Regione Toscana n. 64/2006. La società contribuente, consorzio di garanzia collettiva fidi, impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che ne accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile la maggiorazione in quanto l’attività svolta dai confidi rientrava nel codice Ateco 67.13.3, espressamente richiamato dalla legge regionale del 2006.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel dare continuità al proprio precedente indirizzo (da cui la sentenza n. 25558 del 2022), chiarisce che la legge Regione Toscana n. 43/2002 aveva elevato l’aliquota IRAP al 4,40% soltanto per i soggetti indicati negli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 446/1997, ossia banche, enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, con expressa esclusione dei confidi, riconducibili all’art. 10 del medesimo decreto.

La successiva legge Regione Toscana n. 64/2006, pur operando una diversa individuazione delle attività interessate mediante il riferimento ai codici Ateco, ha mantenuto un elemento di continuità: la nota (1) dell’allegato A subordina l’incremento dello 0,85% alla circostanza che l’aliquota vigente al 31 dicembre 2006 fosse già pari al 4,40%. Tale condizione non è soddisfatta per i confidi, i quali continuavano ad applicare l’aliquota ordinaria del 4,25%.Ateco 2007, che attribuisce ai confidi un autonomo codice, può condurre a soluzione diversa: la legge regionale richiama la classificazione del 2002, sicché il successivo riassetto categoriale non amplia l’ambito dei soggetti destinatari della maggiorazione. Infine, la Corte richiama la risoluzione n. 5/E del 2015, la quale esclude l’applicabilità ai confidi del regime IRAP proprio delle banche e dei soggetti finanziari sia quanto alla base imponibile sia quanto all’individuazione dell’aliquota applicabile.

Il ricorso è pertanto accolto e, decidendo nel merito, la Corte accoglie l’originario ricorso della società contribuente, compensando integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità per la novità e la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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