Operazioni oggettivamente inesistenti: provata la frode dal fisco, tocca al contribuente dimostrare l’effettività (e la notifica diretta dell’atto impo-esattivo è valida) (Cass. trib. 11344/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 11344/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (R.G.N. 27887/2018) — camera di consiglio del 15 gennaio 2026, Presidente Lucio Luciotti, Relatore Pierpaolo Gori.
Il principio di diritto
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia provato l’inesistenza delle operazioni— ad esempio dimostrando che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”— spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che tale onere possa dirsi assolto con la sola esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento utilizzati, di regola impiegati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia.
Il fatto
A una società del settore edile e ai suoi soci venivano notificati sei avvisi di accertamento per IVA, imposte dirette e sanzioni (annualità 2007 e 2008), a seguito di una verifica della Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione: erano contestate operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con disconoscimento di costi e recupero di materia imponibile, oltre a ricavi non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale di Novara e quella regionale del Piemonte rigettavano i ricorsi. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con otto motivi.
La motivazione
Notifica dell’atto impo-esattivo (primo motivo)— respinto. La particolare struttura dell’atto “impo-esattivo” ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010 non osta alla notifica diretta a mezzo posta ex art. 14 l. n. 890 del 1982, senza intervento dell’ufficiale giudiziario; la previsione della raccomandata per gli atti “successivi” non abroga la facoltà di notifica diretta degli avvisi di accertamento (Cass. n. 21972 del 2024; Corte cost. n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019).
Contraddittorio preventivo (secondo e terzo motivo)— respinti. In caso di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività opera l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, con nullità dell’atto emesso “ante tempus” anche per i tributi armonizzati e senza necessità della prova di resistenza (richiesta, invece, solo per gli accertamenti “a tavolino” sui tributi armonizzati); nella specie vi era stata una verifica con p.v.c. e gli atti erano stati notificati ben oltre i sessanta giorni (Cass. Sez. Un. n. 24823 del 2015).
Onere della prova sulle operazioni inesistenti (quarto e quinto motivo)— respinti. Provata dall’Ufficio l’inesistenza delle operazioni (indagini sui fornitori riportate nel p.v.c., confermate anche in sede penale), spettava al contribuente la prova contraria dell’effettiva esistenza, non assolta con documenti generici privi di data certa, del luogo e del contenuto della prestazione e del prezzo pattuito.
Costi del maggior reddito non dichiarato (sesto e settimo motivo)— fondati. Accanto alle riprese per operazioni inesistenti, l’accertamento conteneva un’autonoma contestazione di ricavi non dichiarati (una prestazione di servizio fatturata e non dichiarata). Su questo distinto profilo il giudice d’appello ha reso una motivazione soltanto apparente, omettendo di esaminare i costi necessari alla produzione di tale maggior reddito: profilo che dovrà essere riesaminato dal giudice del rinvio. Inammissibile, infine, l’ottavo motivo sulle sanzioni, per difetto di specificità a fronte di doppia conforme.
Esito: accoglie il sesto e il settimo motivo, nei termini di motivazione, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Utile mappa per il contenzioso su operazioni inesistenti e atti impo-esattivi. Primo: l’avviso “impo-esattivo” può essere notificato direttamente a mezzo posta dall’Agenzia, senza ufficiale giudiziario; contestare la notifica su questo presupposto non paga. Secondo: il contraddittorio preventivo, dopo una verifica in loco con p.v.c., è garantito dall’art. 12, comma 7, dello Statuto senza prova di resistenza, ma va eccepito tempestivamente nel merito. Terzo: sulle operazioni oggettivamente inesistenti l’onere si ribalta sul contribuente, e fattura, contabilità regolare e pagamenti tracciati non bastano— servono prove concrete e circostanziate dell’effettività delle prestazioni. Quarto: quando il maggior reddito deriva da un ricavo non dichiarato (e non dal disconoscimento di costi fittizi), il contribuente ha diritto a che siano esaminati i costi correlati alla sua produzione: un profilo da far valere espressamente, perché impone al giudice una motivazione effettiva.
Provvedimento integrale: scarica il PDF