Cartellini marcatempo non provano la prestazione oltre l’orario normale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8095 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I cartellini marcatempo, quale che sia la loro natura giuridica, comprovano il fatto in sé dell’utilizzazione in entrata e in uscita da parte del lavoratore, ma non con fede privilegiata che tra l’uno e l’altro momento vi sia stata effettiva attività di lavoro, tanto meno quando è controverso che gli spazi orari intermedi siano stati effettivamente lavorati. Essi non sono assimilabili ai libri e alle scritture contabili di cui all’art. 2709 cod. civ., riferendosi l’art. 2214 cod. civ. ai documenti tipici dell’imprenditore soggetto a registrazione e non ai sistemi documentativi del tempo di lavoro. Il preteso travisamento del loro contenuto, ove non si risolva in una svista o in un errore materiale di percezione ma nella valutazione della concludenza degli elementi di prova, attiene al prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 cod. proc. civ. e non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Alcuni lavoratori agivano nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il pagamento del lavoro asseritamente prestato oltre l’orario normale. La pretesa riguardava gli intervalli corrispondenti alla pausa e ai primi dieci minuti eccedenti l’orario normale, che il Regolamento aziendale non computava ai fini della retribuzione. La legittimità di tale disciplina era già stata accertata in altra causa, definita con sentenza del Tribunale di Pordenone.

La domanda veniva rigettata nel merito e la pronuncia era confermata in appello. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il travisamento del contenuto dei cartellini presenza, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2709 cod. civ., l’illegittima applicazione della disciplina del lavoro straordinario e l’omesso esame di un fatto decisivo, oltre a una domanda di carattere sanzionatorio per la mancata esecuzione della sentenza che aveva dichiarato illegittimo il Regolamento.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi per la loro connessione logica e affronta anzitutto la questione della natura probatoria dei cartellini marcatempo. Il collegamento con l’art. 2709 cod. civ. è respinto: i libri e le scritture contabili sono documenti tipici dell’imprenditore soggetto a registrazione, individuati nell’art. 2214 cod. civ., disposizione che non concerne i sistemi documentativi del tempo di lavoro.

Nel merito, i cartellini comprovano l’utilizzo in entrata e in uscita, non l’effettiva attività lavorativa negli spazi orari intermedi. Nella specie era proprio controverso che quei periodi fossero stati lavorati o autorizzati, anche implicitamente, e necessitassero di remunerazione. La Corte territoriale aveva ritenuto che i cartellini nulla provassero al riguardo, e tale ratio decidendi non è scalfita dalle censure.

La Corte richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; ove invece rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Nel caso concreto il preteso travisamento non è una svista, ma la valutazione della concludenza degli elementi di prova, riservata al giudice del merito ex art. 116 cod. proc. civ.

Il terzo motivo è inammissibile perché non indica con specificità le disposizioni di diritto o di contrattazione collettiva violate, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 18607 del 2023. Il quarto motivo, infine, coinvolge profili di valutazione delle risultanze istruttorie già compiute, estranei al fatto materiale considerato dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e la domanda sanzionatoria resta una mera affermazione priva di aggancio a ipotesi sanzionatorie regolate. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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